Un passo in avanti verso la semplificazione dei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini. La
legge 340/2000 la cosiddetta legge di semplificazione per il 1999 è riuscita a sfrondare una quantità di orpelli non necessari, dal complesso delle regole giuridiche e procedurali che stanno alla base di tante attività che quotidianamente pongono cittadini e imprese in contatto con le amministrazioni pubbliche. Prosegue, così, quel processo di trasformazione dell'attività amministrativa e delle funzioni pubbliche. L'amministrazione da funzione il cui scopo consiste nell'imposizione autoritaria di ordini, si trasforma in un sistema di regolamentazione dei rapporti, che non impone comportamenti, ma mira a garantire a tutti opportunità di sviluppo, facendo delle regole amministrative non un ostacolo "burocratico" alle attività, ma un mezzo per veicolare la crescita della società.
Per tale ragione, la legge 340/2000 interviene in modo molto netto nel favorire un flusso di rapporti tra enti pubblici e cittadini estremamente leggero, facilitando la partecipazione dei cittadini in parità di posizione con l'amministrazione e riducendo drasticamente fasi procedurali, o modernizzandole.
Dichiarazioni sostitutive. Un primo esempio di quanto rilevato sopra si riscontra nella disciplina delle dichiarazioni sostitutive. La legge ha esteso il regime delle autocertificazioni anche nei rapporti intercorrenti tra i privati. Occorrerà, a tale scopo, il consenso dei privati medesimi, i quali potranno verificare il contenuto delle dichiarazioni ricevute con le amministrazioni che detengono i dati relativi, in base ad appositi accordi da stipulare con le medesime amministrazioni competenti.
A carico degli enti pubblici sarà imposto l'onere non di rilasciare il certificato, ma della semplice conferma scritta circa la corrispondenza tra quanto dichiarato e i dati in proprio possesso. Quindi, in questo caso, l'ente pubblico non è un ostacolo burocratico ai rapporti tra i privati, ma, al contrario, un facilitatorie, un produttore di servizio: nello specifico, del servizio di verifica e riscontro delle autodichiarazioni.
Accesso ai dati delle PA. Al fine di rendere più facile l'attività di verifica delle dichiarazioni, l'articolo 3 della legge consente alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di servizi pubblici, l'accesso diretto ai dati delle amministrazioni certificanti, allo scopo di consentire all'amministrazione procedente di provvedere da se stessa alla verifica delle dichiarazioni, accedendo direttamente agli archivi dell'amministrazione certificante. Inoltre, le amministrazioni pubbliche menzionate dall'articolo 1, comma 2, del
D.lgs 29/1993, hanno comunque accesso gratuito ai dati contenuti in registri, elenchi o atti, conservati da altre amministrazioni, conoscibili da chiunque.
E per garantire questo flusso virtuoso di informazioni tra amministrazioni diverse, come si trattasse di tanti organi di un unico ente, la legge consente alle amministrazioni che dispongano di programmi applicativi software realizzati in base a specifiche tecniche precise, di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni, alle quali è consentito adattarli alle proprie esigenze, attraverso personalizzazioni che, quindi, presuppongono la concessione in uso anche dei sergenti del software. Così si potrà avviare davvero la rete unitaria della pubblica amministrazione, la grande rete informatica, che renderà accessibili e "circolari" i dati, trasformando in modo ancor più netto le amministrazioni in soggetti erogatori di servizi, che potrebbero essere ascritti a quelli del settore terziario.
Pubblicazioni appalti. L'informatizzazione, tra l'altro, sbarca anche nel mondo degli appalti. L'articolo 24, comma 1, della legge 340/2000, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria occorrerà la pubblicazione su uno o più siti informatici, che saranno individuati successivamente con decreto del presidente del consiglio dei ministri. Dal 30 giugno 2001, queste disposizioni si estenderanno anche alle società concessionarie di lavori e di servizi pubblici, nonché a società, aziende speciali, consorzi che gestiscono servizi pubblici e a tutti gli altri soggetti tenuti ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti.
Dal primo luglio 2001, le pubblicazioni informatiche previste dal comma 1, con riferimento ai soli appalti servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sostituiscono ogni altra forma di pubblicazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli avvisi sui giornali quotidiani, previsti dalle leggi vigenti.
L'utilità di questa disposizione è di tutta evidenza. Da un lato, infatti, le amministrazioni pubbliche potranno ottemperare all'obbligo della pubblicazione, mediante il semplice invio attraverso posta elettronica (oppure con i canali privilegiati della rete unitaria, quando sarà operativa) dei bandi di gara ai siti autorizzati.
D'altro lato, alle imprese basterà collegarsi quotidianamente ai siti individuati dalla presidenza del consiglio, per avere un quadro aggiornato delle gare in corso. Non sarà più necessario sfogliare i giornali, le riviste specializzate, la Gazzetta Ufficiale, o avvalersi dei servizi di società di comunicazione oppure offerti dai collegi professionali. Tra l'altro, la semplicità della trasmissione e pubblicazione telematica dovrebbe poter consentire la pubblicazione completa dei bandi, e non i semplici avvisi, con un indubbio beneficio sulla trasparenza e chiarezza dei rapporti tra p.a. e privati.
Viene, inoltre, abrogato il foglio degli annunci legali, con efficacia, quindi, anche per i soggetti privati, altra forma di pubblicità, della quale da tempo si è constatata l'inefficacia e l'intralcio alle procedure, sia dei soggetti privati, sia dei soggetti pubblici. Tuttavia, quando disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nel f.a.l. come unica forma di pubblicità, occorre pubblicare l'atto o il documento sulla Gazzetta ufficiale.
Accesso agli atti amministrativi. Sempre lungo la linea della sostanziale assimilazione del diritto amministrativo a quello comune, la legge modifica la tutela dei cittadini per l'esercizio del diritto di accesso. L'impresa o il singolo che si vedranno negati un'istanza di accesso, prima di andare all'onerosa tutela davanti al Tar, potranno rivolgersi direttamente al difensore civico, che assume per questo aspetto quasi la veste di un arbitro, col compito di risolvere bonariamente la questione, con indubbi benefici in termini di tempo e costi, sia per i privati, si a per le stesse amministrazioni.
Occorrerà, allora, dare concreta attuazione all'istituto del difensore civico, che appare fortemente rilanciato dalla legge 340/2000.
Conferenza di servizi. L'istituto della conferenza dei servizi muta profondamente, ed accentua l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di concertare tra loro, quando vi siano più soggetti competenti ad esprimersi su un certo tema, la decisione finale, al fine di abbreviare i termini procedurali (il termine generale del procedimento in conferenza dei servizi sarà di 90 giorni).
I benefici per i privati sono evidenti: l'abbreviazione dei termini decisionali delle p.a. si riverbererà positivamente sulle iniziative imprenditoriali.
Per altro, i cittadini e le imprese, a differenza del passato, potranno anche assumere l'iniziativa per l'indizione della conferenza dei servizi: ciò consentirà loro di utilizzare i vantaggi di questa forma procedurale anche quando, in ipotesi, le p.a. interessate non provvedano d'ufficio.
Sportello unico. Sarà obbligatorio per gli enti coinvolti nelle procedure previste dal
Dpr 447/1998 adottare, attraverso regolamenti, le misure organizzative che snelliscano le attività istruttorie svolte da ciascuno, così da garantire il rispetto dei termini procedimentali previsti dalla normativa sullo sportello unico. Insomma, lo sportello unico non può e non deve rimanere un istituto funzionante solo sulla carta, ma deve essere un concreto modello organizzativo.
Omologhe societarie. Non sarà più il tribunale ad omologare gli atti societari, relativi alla costituzione e/o trasformazione ed altri atti relativi alla gestione ed alla vita delle società medesime. La richiesta dell'iscrizione è di competenza del notaio, che provvede entro 30 giorni dall'assemblea ed accerta la regolarità degli atti, ai fini delle iscrizioni nel registro nelle imprese. L'effetto di questa riforma consisterà nel risparmio di tempo, in quanto sarà immediata e diretta l'iscrizione da parte del notaio, che essendo anche garante della regolarità degli atti, provvederà a fare sì che a monte della procedura gli atti siano regolari, anche perche' se omologasse atti non conformi a legge, incorrerebbe in pesanti sanzioni. Il risparmio procedurale deriva anche dal fatto che non si coinvolgerà più il tribunale, il che comporterà anche risparmi sui costi complessivi procedurali (bolli per copie, diritti per atti giudiziari, costi delle procedute al tribunale). La funzione pubblica ritiene che il risparmio sulle spese sarà pari ad 1/3 degli oneri che fino ad oggi le società hanno dovuto sostenere.