Le nuove Linee guida del Garante su privacy e trasparenza on line

30 maggio 2014 - Il Garante per la Privacy ha reso note le nuove "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

Le nuove linee guida, emanate in seguito al decreto legislativo n.33/2013, si riferiscono sia alla pubblicazione di informazioni che la PA è obbligata a pubblicare su Internet per questioni di trasparenza, sia agli obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull’albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). In merito alla stesura delle Linee guida il Garante ha accolto i pareri dei diversi soggetti interessati tra cui il Dipartimento della funzione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l’Agenzia digitale.

Ecco alcuni dei punti principali del documento.

Sui siti online della Pa dovranno essere pubblicati solo dati esatti, aggiornati e necessari. Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni  devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.

E’ sempre vietato diffondere informazioni sulla salute e sulla vita sessuale delle persone. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Open data: l’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di  pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.

L'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull'albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).

Obbligo di mantenimento dei dati on line: il periodo di mantenimento online dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni. Sono previste però alcune deroghe.

A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi.

Infine il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza, permanenza online limitata nel tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio online degli enti locali, graduatorie di concorsi ecc.)

 
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Ultimo aggiornamento:  23/02/2018

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