Pubblicato in G.U. il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
21 ottobre 2014 - Il Regolamento disciplina da parte dell’ANAC. l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nel caso in cui una pubblica amministrazione ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento.
L’importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 19 (1.000 e 10.000 euro) e con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nell’ambito del: "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.233 del 7-10-2014, sono definite le varie fasi di applicazione della disciplina: l’avvio del procedimento, l’istruttoria, l’applicazione e la quantificazione della sanzione.
Il procedimento parte nel momento in cui l’Autorita’, a seguito di accertamenti o ispezioni, ravvede comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione: in tal caso, il Responsabile designato del procedimento avvia lo stesso entro 30 giorni dal momento della rilevazione della potenziale inadempienza.
Di seguito il Consiglio dell’Autorita’ si esprimerà sul procedimento, decidendo le misure da adottare sulla base di quanto rilevato. La conclusione del procedimento deve avvenire entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio. Il termine puo’ essere spostato in caso di accertamenti complessi.