Giornalisti pubblicisti: iscrizione all'albo (marzo'10)

Ufficio Comunicazione Provincia Rimini - Manuela Priolo -18/03/2010
Avete informazioni su requisiti e procedure per iscriversi all’albo pubblicisti e se la direzione di newsletter interne edite dall’amministrazione ha valore?
 


Arpat Toscana - Stefania Calleri - 18/03/2010
Potete trovare tutte le informazioni per l’iscrizione all’Albo dei pubblicisti nel sito dell’Ordine dei Giornalisti sia quello nazionale che quello delle singole regioni, basta digitare in un qualsiasi motore di ricerca ordine dei giornalisti, oppure ordine dei giornalisti della ... (nome regione).
Le newsletter per conto di un ente possono essere valide se si tratta di testata giornalistica ovvero registrata presso il tribunale altrimenti non possono essere considerate ai fini del "tirocinio" per diventare pubblicista.
E’ necessario anche essere retribuiti specificatamente per i servizi che si sono realizzati, ed il "tirocinio" deve durare due anni.
 


Università degli Studi di Messina - Antonio Tavilla - 18/03/2010
Se la testata della newsletter è registrata come un giornale al tribunale, con il relativo direttore che è un giornalista (pubblicista/professionista) e le notizie della newsletter siano firmate da chi si vorrebbe iscrivere: sì!
 


Marina Mancini - 18/03/2010
Non mi risulta siano cambiate le modalità di iscrizione all’albo dei pubblicisti rispetto a quelle dettate dall’art. 35 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 che regola questa ed altre cosucce che riguardano l’attività giornalistica.
In particolare:
Per ottenere l’iscrizione nell’elenco pubblicisti è indispensabile aver svolto, nell’ultimo biennio, collaborazioni giornalistiche continuative e retribuite con quotidiani, periodici, testate giornalistiche di emittenti radiotelevisive o testate telematiche, con articoli firmati dal richiedente. Sono esclusi i libri.
Occorre comunque rivolgersi al consiglio dell’ordine della propria Regione per eventuali specifiche.
Ti incollo delle info che avevo salvato al tempo della mia iscrizione.
 

L’aspirante pubblicista deve presentare:
- domanda in carta da bollo da 14,62 euro;
- autocertificazione relativa alla data e al luogo di nascita, alla residenza, all’iscrizione nelle liste elettorali ed alla
cittadinanza. Se la documentazione è spedita per posta l’autocertificazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (carta di identità o patente rilasciata dalla prefettura); In base alla normativa comunitaria (art. 16 Legge 21 dicembre 1999 n. 526) che prevede l’equiparazione tra residenza anagrafica e domicilio professionale, l’interessato può chiedere il trasferimento ad altro Ordine;
- certificato penale.
- breve curriculum professionale;
- dichiarazione del direttore responsabile della testata su carta intestata della società editrice che attesti la collaborazione pubblicistica regolarmente retribuita. La collaborazione deve essere relativa agli ultimi 24 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda;
- giornali degli ultimi 24 mesi ordinati secondo la successione delle date: è sufficiente presentare il foglio intero del giornale (nel quale risultino però la testata e la data) evidenziando l’articolo. La collaborazione deve essere continuativa. Nel caso in cui si tratti di un periodico va presentata l’intera rivista. Gli articoli, più della metà firmati, devono essere almeno 70 per i quotidiani (una media di tre articoli per ciascun mese) e comunque non meno di cinquanta; fotocopia dell’eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora;
- elenco completo degli articoli presentati (firmati, siglati, e non firmati). Per gli articoli siglati e non firmati va fatto un apposito elenco sottoscritto dal direttore responsabile il quale ne confermi la redazione;
- documenti rilasciati dall’ azienda editoriale, comprovanti la retribuzione percepita dal richiedente in maniera continuativa, cioè: a) modello riepilogativo di fine anno dei compensi rilasciato dall’azienda (art. 3 D.P.R.. 29-09-73 n. 600) con allegata la quietanza (o fotocopia convalidata dell’azienda stessa) del versamento della ritenuta d’acconto all’esattoria comunale competente per territorio, fatta sulla retribuzione del richiedente; b) in mancanza del modello riepilogativo (che, comunque, le aziende sono tenute a rilasciare, ai sensi del citato D.P.R. n. 600 per consentire l’annuale dichiarazione dei redditi), è possibile presentare tutte le ricevute (almeno 3 o 4 per ciascun anno) con allegata la quietanza (o fotocopia convalidata dall’azienda) del versamento della ritenuta d’acconto fatto all’esattoria competente sulla retribuzione del richiedente.
La documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi deve essere in regola con le norme fiscali in materia. Non sono accettate ricevute di pagamento per eventuali prestazioni di carattere non giornalistico o cumulative di prestazioni giornalistiche e non giornalistiche. In base alle disposizioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine è ritenuto sufficiente un compenso per ogni singolo servizio non inferiore al 25% di quello previsto dal tariffario dell’Ordine, oppure una retribuzione complessiva nel biennio di 750,00 Euro. In ogni caso il Consiglio dell’Ordine valuta la congruità della retribuzione dichiarata dall’aspirante pubblicista alla luce della documentazione prodotta, della conoscenza delle singole situazioni e delle eventuali opportune verifiche. Inoltre, il Consiglio dell’Ordine valuta l’idoneità della testata (o delle testate) e delle collaborazioni presentate. Non sono ammesse le collaborazioni svolte per testate dirette da iscritti nell’elenco speciale;
- matrice del versamento della tassa di Concessione governativa (art. 31 Regolamento della Legge 3.2.1963 n. 69) di 168,00 Euro effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato Ufficio Registro tasse Roma - Concessioni governative (causale: iscrizione albi professionali);
- 215,00 euro (110,00 per diritti di segreteria + 105,00 per quota annuale d’iscrizione) (art. 11 lettera h legge 3.2.1963 n. 69).
- due foto tessera;
- consegnare firmato il modulo della "scheda informativa"(legge sulla privacy).


Tutto quanto indicato sopra ti avrà fatto capire che scrivere per la newsletter aziendale o comunale, se essa non è registrata come testata giornalistica e non possiede un direttore responsabile non è bastevole per permetterti l’iscrizione all’ordine.
Ci sono poi le scuole, adesso università, di giornalismo e anche in quel caso puoi accedere all’albo.


Redazione Web - Rete Civica Comune Città di Castello - Francesca Sensini - 18/03/2010
Confermo la necessità di registrazione quale testata giornalistica o supplemento della stessa presso il tribunale e la firma apposta ai singoli articoli (anche in forma di acronimo ma riconoscibile) quale condizione necessaria all’iscrizione. La retribuzione deve essere effettuata almeno ogni 3 mesi e documentata e il tirocinio durare almeno due anni. Sulla quantità di pubblicazioni il numero varia dalla periodicità della pubblicazione per la quale si effettua il “tirocinio”.


Carlotta Spera - 18/03/2010
Ti consiglio di consultare il sito dell’Odg della tua regione. Comunque so che adesso bisogna anche sostenere un esame orale.


Enzo Gallo - 18/03/2010
Ritengo che la redazione di newsletter ancorchè relative ad un sito istituzionale con testata registrata non sia equiparabile a "pubblicazioni giornalistiche".



Ultimo aggiornamento: 29/03/10