PA e diritti d'autore agenzia di comunicazione (maggio'11)

Elisabeth - 04/05/2011
Vi pongo un quesito:
un’amministrazione pubblica lavora per un paio di anni con un’agenzia di comunicazione, a cui affida l’elaborazione dell’immagine coordinata e la realizzazione di diversi prodotti di comunicazione (grafica e testi).
Ora la collaborazione è finita e l’amministrazione vorrebbe continuare ad utilizzare, oltre al logo, anche l’impianto grafico e alcuni testi dei prodotti realizzati.
L’agenzia rivendica il diritto d’autore.
Conoscete i limiti e i vincoli posti dalla normativa a riguardo? Avete esperienze simili che mi aiutino ad uscire da questa “foresta”?


Comune di Milano - Nadia Bertin - 05/05/2011
Dipende dal contratto che è stato firmato tra l’amministrazione e l’agenzia. Di solito noi scriviamo espressamente che diritti d’autore, testi ed impianto grafico restano di proprietà del committente, cioè l’amministrazione.


URP di Alessandria - Paola Barisone - 05/05/2011
L’agenzia fa bene a rivendicare il copyright che so, con sicurezza, che esiste per i libri. Non sapevo esistesse per i loghi. E’ comunque proprietà intellettuale.
Autorità in materia di diritti d’autore è la SIAE, che soggiace comunque ad una generale normativa europea.

Comunicazione Istituzionale Comune di Rho - Paola Cupetti - 05/05/2011
L’attività svolta costituisce opera dell’ingegno di carattere creativo e in applicazione della disciplina del diritto di autore o in quella della proprietà intellettuale sui disegni, del decreto 14 dicembre 1942 n°1485, al progettista resta comunque riservata la proprietà artistica dell’opera e dovrà quindi essere interpellato per ogni eventuale successivo adattamento. Il diritto morale d’autore è l’inalienabile riconoscimento della paternità di un’opera e rappresenta il diritto di decidere se e quando rendere pubblica un’opera, quello di opporsi ad eventuali modificazioni o a deformazioni che pregiudichino la reputazione dell’autore o dell’opera stessa.

Se vuoi maggiori informazioni, ti consiglio di consultare il sito di AIAP - Associazione Italiana Progettazione per la Comunicazione Visiva

Nella realtà sul contratto si mette sempre che la proprietà rimane all’Ente, ma non so la validità giuridica e la difendibilità in giudizio.

Ufficio Stampa - sito web Comune di Bagheria - Marina Mancini - 05/05/2011
Anche nel nostro caso chiariamo prima, sia mediante contratto che con accordi a voce che tutto quanto realizzato per il nostro ente resta di nostra esclusiva proprietà, pertanto non possono riutilizzarlo per altri.
Ad ogni modo il diritto d’Autore e la proprietà intellettuale in Italia sono regolati dalla legge n. 633/41.
Al saldo del pagamento, insieme al lavoro esecutivo nei formati richiesti, il Committente dovrebbe ricevere la Dichiarazione di Cessione dei Diritti d’Autore su un progetto grafico.

Dai un’occhiata a questo link mi sembra abbastanza completo:


Massimo - 05/05/2011
C’entra poco la Siae e la distinzione tra libri ed altro, altrimenti le agenzie di ghostwriting come farebbero? A dire il vero, c’entra pochissimo anche l’urp, è una questione da ufficio legale.
In passato la questione riguardava, principalmente gli impianti, cosiddetti. Nell’ordine: esecutivi, cliché, telai di serigrafia, fotolito e lastre per offset, ecc. che avevano un costo considerevole e, potevano restare di proprietà di chi lo metteva a disposizione per la realizzazione del manufatto, salvo accordi diversi. Il compenso per il loro utilizzo, solitamente, era il cosiddetto "fee" che, nel caso prevedesse anche il compenso creativo, si aggira intorno al 15% (sempre salvo accordi diversi).
La consuetudine, però, ha stabilito la prassi di considerare il rapporto "all inclusive" (sempre salvo espressi accordi che prevedessero il contrario).
Ad ogni modo, è inutile parlare se non si ha sotto mano il contratto. Dovrebbe essere pubblico, pertanto, se volessi potrei dargli uno sguardo e dare delle indicazioni. Ho diretto per 25 anni agenzie pubblicitarie e ho una certa esperienza in ambito di diritti d’autore, marchi, brevetti ecc.


Mattia Miani - 05/05/2011
Avendo lavorato per 10 anni sia dalla parte dell’agenzia che dalla parte del committente, mi permetto di intervenire (per inciso, ora non mi occupo più di queste cose, sono all’estero, quindi intervengo per puro spirito di condivisione).
La legge sul diritto d’autore non protegge le campagne pubblicitarie o le opere di grafica commerciale in quanto tali, ma le loro componenti (immagini e testi) sono in effetti assoggettabili alla sua normativa come ogni creazione dell’ingegno. E come oggetti di diritto d’autore possono essere oggetto di scambio commerciale in due modi:

1) Cessione di diritto d’autore: questa è la formula preferibile per il committente, specie PA, in questo caso il committente diventa il proprietario in tutto e per tutto dell’opera.
Come qualcuno prima ha riportato rimane il tema del diritto morale dell’autore, ma in questo caso l’applicazione è molto diversa. Dal momento che una campagna pubblicitaria non è assimilabile ad un’opera come un romanzo o un’opera teatrale, la modifica è meno problematica e se c’è stata cessione l’agenzia può avere ben poche basi per obiettare.
Nelle consuetudini tra agenzie e committenti un aspetto legato indirettamente al diritto morale spesso non regolato, è la possibilità o meno per l’agenzia di firmare eventuali campagne (di solito includendo nella grafica, in un formato di solito minuscolo e che attira l’occhio solo dell’esperto, il nome o l’url dell’agenzia). Un consiglio: le amministrazioni dovrebbero consentire questo a fronte magari di uno sconto simbolico (1-2%) sui costi di agenzia.
Altro aspetto pratico: per poter dire oggi di possedere un lavoro di grafica bisogna chiedere all’agenzia di ricevere copia dei file sorgente o almeno degli esecutivi ad alta risoluzione. Altrimenti sarà impossibile adattare i materiali senza il supporto della stessa agenzia. Le agenzie sono molto gelose di questi materiali per ovvie ragioni, ma se le esigenze del committente sono chiaramente evidenziate in fase di chiusura del contratto difficilmente ci saranno grosse obiezioni. Se non ci si accorda prima, il contenzioso è possibile.
 
2) Diritto d’uso: in questo caso agenzia e committente concordano un periodo e un ambito di utilizzazione: ad esempio uso della creatività per brochure per 4 anni. Dopo questo periodo si assume che i diritti ritornino all’agenzia.
 
In mancanza di accordi specifici, è chiaro che può nascere un contenzioso. Il committente comunque ha, a mio avviso, la facoltà di far valere i propri diritti con una semplice argomentazione: un lavoro di grafica commerciale nasce dalla collaborazione tra agenzia e committente. Dunque chi è il vero autore? Solo l’agenzia? Perché non dovrebbe esserlo anche il committente che ha prestato il suo lavoro per coordinare i lavori, fornendo brief, approvando e modificando testi?
 
Un ultimo problema: se lavorate con un’agenzia assicuratevi che la stessa abbia davvero la proprietà dei materiali che produce. Oggigiorno molte agenzie utilizzano immagini d’archivio a pagamento che spesso sono utilizzabili solo per un periodo limitato (ambito e tempo sono proporzionali alla fee).

Infine, volevo segnalarvi questo progetto della RER, a cui ho contribuito, dove i materiali di una campagna pubblicitaria sono stati resi disponibili alle altre amministrazioni con una semplice clausola creative commons a cui sono state aggiunge alcune precisazioni:
http://www.regionedigitale.net/kitcom/kitcom


URP Comune di Bari – Maria Gabriella Gennari - 05/05/2011
Legge 22 aprile 1941 n. 633(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2004, n. 128)
omissis

Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista], alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
omissis



Ultimo aggiornamento: 30/05/11