Profilo C = addetto stampa



Carissimi,

ho bisogno urgente di ricordare dove (norma, direttiva, CCNL, o altro) il profilo di addetto stampa per gli enti locali (non le PA centrali) è equiparato alla categoria C enti locali e ove sia specificato che non occorra la laurea per essere un addetto stampa.

Mi date una mano.

 

 
10/1/2008 - Camera di Commercio di Bergamo - Servizio Affari generali - Giuseppe Cattaneo
Provo a rispondere. anche se forse nella domanda mi pare vengano assemblate due posizioni diverse legate a chi svolge attività di informazione e di comunicazione.

Il DPR 422/2001 all’articolo 3 (che riguarda i requisiti per lo svolgimento delle attività di "informazione" e quindi uffici Stampa)comma 3, stabilisce che nessun requisito professionale è richiesto per il personale addetto all’ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni i cui ai commi 1 e 2. Nei commi 1e 2 in sostanza si parla del capo ufficio stampa e suo eventuale coadiutore, per cui è invece richiesto l’iscrizione all’albo dei giornalisti. Il semplice addetto stampa rientra nel comma 3 e per questa posizione, quindi, non è richiesto alcun requisito.

Nello stesso DPR 422 all’articolo 2 si parla invece dei requisiti per l’attività di comunicazione (Urp e similari). Ed è in questo articolo, al comma 4 che si specifica che agli URP non può essere adibito personale
appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del contratto CCNL comparto Ministeri che corrisponde essenzialmente alla C del comparto autonomie locali (o B progressioni elevate). Al comma 2 dello stesso articolo 2 si specifica invece che per il ruolo di dirigente o per qualifiche dell’area C del Comparto Ministeri (equivale essenzialmente alla D delle Autonomie locali) che svolgono attività di "comunicazione" è richiesta la laurea in scienza della comunicazione o equipollenti, oppure se hanno altra laurea debbono poi aver conseguito un titolo di specializzazione o perfezionamento o master in comunicazione, o relazioni pubbliche o materie assimilate.

Stiamo naturalmente parlando di accesso e non della norma di prima applicazione (ormai scaduta da tempo). Questa norma prevedeva la possibilità per le Amministrazioni di confermare nelle funzioni chi già le svolgeva ,a prescindere dai titoli richiesti ma con obbligo di percorso formativo. Qui rischio di dilungarmi e confondere e quindi rinvio, per questa casistica ultima, alla lettura dell’articolo 6 e 7 + allegato A del DPR 422/2001.  



 

 
10/1/2008 - Ufficio Stampa Comune di Ferrara - Alessandro Zangara
 
DALLA LEGGE 150/2000
Art. 9.
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
DAL DPR 422/2001
Art. 3.
Requisiti per lo svolgimento delle attivita’ di informazione
1. L’esercizio delle attivita’ di informazione nell’ambito degli uffici stampa di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e’ subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che
svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti e’ altresi’ richiesto per il personale che, se l’organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell’intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
3. Nessun requisito professionale specifico e’ richiesto per il personale addetto all’ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell’ambito della potesta’ organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell’ufficio in conformita’ alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
IL ’SEMPLICE’ ADDETTO STAMPA, SE FA ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E INTRATTIENE RAPPORTI DIRETTI CON LA STAMPA E IN GENERALE CON I MEDIA (CIOE’ SE FA L’ADDETTO STAMPA),
RIENTRA NELLE DISPOSIZIONI E REQUISITI PREVISTI
DALL’ARTICOLO 9 LEGGE 150/2000 COMMI 2-3-4 E
DALL’ARTICOLO 3 DEL DPR 422/2001 COMMI 1-2
>>> L’ADDETTO STAMPA IN QUANTO ADDETTO STAMPA (E NON TERMINALISTA, SEGRETARIO, TELEFONISTA, USCIERE, ECC.) DEVE ESSERE ISCRITTO ALL’ORDINE DEI GORNALISTI
SE ALL’INTERNO DI UN UFFICIO STAMPA CI SONO ANCHE FIGURE CHE NON FANNO ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE MA FANNO ALTRE ATTIVITA’ (FOTOCOPIE, RISPONDONO AL TELEFONO, RIORDINANO ARCHIVI CARTACEI O INFORMATICI, ECC.), ALLORA PUR LAVORANDO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA RIENTRANO NEL COMMA 3 ART.3 DPR 422/2001 

 

 
11/1/2008 - URP Ministero Pubblica Istruzione (Sa) - Enrico Alfano
Mi riferisco alla perte del messaggio nella quale si tratta di URP.
E’ corretto quindi affermare che solo in prima applicazione non si è tenuto conto del requisito dei titoli di studio e, quindi il personale addetto, dopo una adeguata formazione, ha conseguito il titolo per poter far parte dell’URP.
Ritenete sia possibile incrementare il numero degli addetti URP con personale che non ha i titoli previsti, attraverso una ipotetica futura attività di formazione che dovrebbe essere, tra l’altro, avviata dal Ministero della Pubblica Istruzione?

 

 
11/1/2008 - Comune di Oristano - Marco Meloni
Vorrei porvi un quesito, anche se in parte con i vostri interventi avete gia’ risposto. Nel 2007 la nostra amministrazione comunale ha bandito un concorso per la stabilizzazione di un co.co.co. che e’ iscritto all’albo dei pubblicisti ed e’ diplomato (diploma di geometra). Stando ai vostri interventi ed alla normativa vigente il candidato in questione potrebbe partecipare solamente ad un concorso come addetto stampa, mentre nel mio ente ha partecipato ad una procedura concorsuale come Coordinatore Ufficio Stampa, da applicarsi il contratto di lavoro giornalistico e qualifica di Capo servizio, ed ha pure vinto il concorso. Potete indicarmi dei riferimenti normativi dai quali si chiarisce che per la qualifica di Capo servizio e’ necessaria, oltre all’iscrizione all’albo, anche la laurea? Allego anche il bando del concorso
Grazie 

 

 
11/1/2008 - Provincia di Pesaro e Urbino - P.O. Informazione, Immagine, Stampa, Marketing Territoriale - Marcello Ciamaglia
La differenza sta nel tipo di contratto che si applica. E’ pacifico che se si applica il Contratto degli Enti Locali dalla categoria D per l’accesso dall’esterno ci vuole la Laurea. Se si applica il contratto giornalistico sicuramente no. Il dubbio è se è possibile applicare il contratto giornalistico per una assunzione a tempo indeterminato prima che l’Aran (come prevede la legge 150/00 ) stabilisca i profili professionali. 

 

 
11/1/2008 Camera di Commercio di Bergamo - Servizio Affari generali - Giuseppe Cattaneo
Rispondo alla domanda del collega Alfano, ricordando che già nello scorso mese di aprile su questa lista vi erano stati diversi interventi sulla validità dei corsi di formazione. Ricordo, in particolare, l’intervento di
Rita Simeoni che io in lista ho condiviso. Rita Simeoni così concludeva e sintetizzava:

- il periodo transitorio si è effettivamente concluso il 31/12/2004- l’accesso alla professione di comunicatore pubblico-responsabile di Urp è,da quella data, subordinato al possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 2 del DPOR 422/2001 (laurea in scienza della comunicazione o altra laurea ma con specializzazione o master post-laurea in comunicazione pubblica)
- l’accesso alle mansioni di addetto Urp o addetto alla comunicazione continua ad essere subordinato alla frequenza dei corsi di 90 ore di cui all’art. 7 del medesimo DPR 422.
Il comma 4 dell’art. 2 del DPR 422, infatti,per questo personale non prevede alcun requisito (salvo che non debbano essere di "aree di inquadramento inferiore alla B del CCCNL comparto Ministeri). Il successivo comma 5 prevede però che devono frequentare corsi di formazione teorico pratici.
E questa non è una disposizione transitoria e quindi i corsi di formazione che vengono continuamente avviati hanno piena validità se corrispondenti alle indicazioni di contenuto previste nello stesso DPR, allegato A.

E’ pur vero che queste sono comunque interpretazioni di buon senso, ma non "la verità" che forse neppure i vari gradini della giustizia del lavoro o amministrativa riescono a risolvere.
Molte amministrazioni hanno continuato a far svolgere corsi per responsabili anche oltre il periodo transitorio. Potevano farlo, saranno sanabili? Se mai vi sarà (chissà quando)una qualche intesa tra Aran-Sindacati-Governo per la definizione dei profili professionali forse qualche risposta più certa in questa direzione potremo averla.


 
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Ultimo aggiornamento: 28/11/08