Soggetti cui si applica la legge 150/2000 (agosto'11)

Serit Sicilia - Patrizia Tuzzo - 01/08/2011
La legge 150 del 2000 e seguenti modifiche e integrazioni, si applica anche agli organismi di diritto pubblico?
Visto il proliferare in Italia di SPA interamente pubbliche oppure a prevalenza pubblica, con contratti di lavoro diversi da quelli del pubblico impiego, sarebbe – credo - importante per centinaia di dipendenti avere certezza/chiarezza dei propri doveri e diritti.
Se la risposta è affermativa (ovvero: sì, oltre alle pubbliche amministrazioni anche gli organismi di diritto pubblico sono soggetti e dovrebbero applicare la legge 150 del 2000 e s.m.i.) potete fornire una definizione esaustiva di organismo di diritto pubblico e qualche utile riferimento normativo e di giurisprudenza a supporto della risposta?


Comune di Portomaggiore - Rita Simeoni - 02/08/2011
La legge 150/2000 definisce con precisione all’art. 1, comma 2, il suo ambito di applicazione, che viene così individuato:
Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

Naturalmente, dopo l’approvazione del d. lgs. 165/2011 (che ha integralmente sostituito il d. lgs. 29/93), l’articolo cui fare riferimento oggi è l’art. 1, comma 2, del citato d. lgs. 165/2011, che qui riporto:

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”

Con la dicitura “tutti gli enti pubblici non economici nazionali”, a mio modesto parere, pare quindi che il legislatore abbia inteso escludere i residuali “enti pubblici economici”, cui le SPA (anche se a capitale pubblico) appartengono.
Di conseguenza, anche la definizione dei nuovi profili professionali (in annosa discussione presso l’ARAN) dovrà essere recepita nei CCNL del pubblico impiego.


URPdegliURP - 02/08/2011
Ad integrazione di quanto esaustivamente esposto dalla collega Rita Simeoni dell’Urp di Portomaggiore, circa l’ambito, limitato alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.2 del d.lgs.165/2001, di applicazione della legge 150/2000, si fa presente che gli organismi di diritto pubblico, ai quali pure si applicano, soprattutto per quanto riguarda gli appalti, talune disposizioni riguardanti le pubbliche amministrazioni, non possono essere considerati enti pubblici.
 
La fonte normativa che definisce l’organismo di diritto pubblico è la direttiva comunitaria Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, che, ricalcando quanto già previsto da una precedente, la n.1993/37, chiarisce che per “organismo di diritto pubblico” s’intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.


Marisa Angelini – 07/08/2011
Vorrei solo integrare le risposte fino a qui date specificando che il campo di applicazione delle norme della 150/2000 per quando riguarda l’applicazione dei profili, è definito dal regolamento attuativo 422/2001 che esclude per esempio le regioni, siano esse a statuto ordinario o anche a statuto speciale dall’applicazione del regolamento. Riporto integralmente l’art. 1 del DPR 422/2001:

Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua i titoli per l’accesso del personale da utilizzare per le attivita’ di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.






Ultimo aggiornamento: 09/08/11