Tema: URP

Varato il regolamento per gli URP e gli Uffici Stampa

di Luigi Oliveri

Varato il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5, della legge 150/2000, nota come legge sulla comunicazione istituzionale. Il regolamento, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 2 agosto, renderà operative con la sua entrata in vigore le modalità per l'assunzione e la formazione del personale da adibire agli uffici stampa ed agli uffici per le relazioni col pubblico.

Il regolamento punta in modo deciso verso l'utilizzo di personale altamente qualificato nella disciplina della comunicazione. La delicatezza dell'informazione istituzionale rende obbligatorio il ricorso a professionisti in grado di realizzare e gestire la comunicazione, in modo che essa sia un servizio in favore dei cittadini e non una semplice propaganda a vantaggio dell'organo di governo o, ancora, una raccolta non ragionata e non fruibile di informazioni poco mirate.

Si può, dunque, avviare concretamente l'instaurazione di un nuovo rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini, proprio mediante l'attivazione di uffici specializzati, che consentano di spiegare con linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i contenuti, gli scopi, gli adempimenti e tutto ciò che rappresenti il frutto dell'attività istituzionale, in modo che ne sia tratto ogni vantaggio dai cittadini.

I piani di comunicazione pubblica, inoltre, diventeranno obiettivi misurabili che obbligheranno le amministrazioni ad individuare i sistemi per raggiungere i cittadini e fornire loro attivamente informazioni mirate: una comunicazione pubblica adeguata, infatti, richiede che siano le amministrazioni pubbliche a farsi carico in prima persona di rendere il servizio comunicativo, senza attendere passivamente che sia il cittadino ad assumere l'iniziativa.

Per anni la grande maggioranza delle amministrazioni pubbliche ha trascurato il compito, tuttavia fondamentale, di assicurare ai cittadini il diritto di informazione (e il correlato diritto di partecipazione) alle attività degli enti, finalizzato ad agevolare il migliore utilizzo dei servizi offerti, mediante l'illustrazione operativa delle disposizioni, utilizzando un linguaggio più chiaro e diretto del gergo amministrativo, e a funzioni di sondaggio del gradimento dei servizi offerti, finalizzate al miglioramento degli stessi. Allo stesso modo, i contatti tra enti e cittadini è sempre stato legato all'iniziativa dei secondi, i quali sono venuti a conoscenza delle procedure, delle competenze, dei tempi, ma anche dei risultati dell'azione delle amministrazioni solo episodicamente, allorchè hanno avuto la necessità di chiedere provvedimenti riguardanti la propria sfera.

La semplice costituzione, pertanto, di un Urp o di un ufficio rappresenta un passo in più, che rimarrebbe incompleto, se a comporre uffici di importanza così strategica fosse personale sprovvisto delle cognizioni necessarie.

Il regolamento approvato dal Governo, dunque, detta i criteri per il reperimento di personale specializzato al quale affidare la direzione degli uffici che svolgono attività di comunicazione.

Per quanto concerne il personale appartenente a qualifica dirigenziale, deve essere in possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e materie assimilate.

Il personale con qualifica dirigenziale preposto agli Urp deve necessariamente essere laureato. Pertanto, i dirigenti laureati in discipline diverse da quelle indicati sopra, debbono conseguire i titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea o di altri titoli post universitari, rilasciati nelle materie della comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati. In alternativa, sono chiamati a conseguire un master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, o le altre scuole pubbliche o strutture private, in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato B del regolamento.

I medesimi requisiti debbono essere posseduti anche dal personale preposto alla direzione degli Urp o degli uffici stampa non in possesso della qualifica dirigenziale, ed appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. o in aree equivalenti prevista dai contratti collettivi di lavoro di altri comparti. Ad esempio, al personale dell'area C ministeriale corrisponde il personale appartenente alla categoria D degli enti locali.

Anche detti dipendenti debbono essere laureati: chi è in possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e materie assimilate non ha bisogno di ulteriori titoli, mentre i laureati in discipline diverse debbono acquisire i titoli di specializzazione di cui sopra.

I requisiti fin qui descritti sono sufficienti per la direzione degli Urp. Ma per l'effettivo esercizio di capo ufficio stampa, in altre parole per poter concretamente svolgere l'attività informativa, consistente, ad esempio, nell'elaborazione di messaggi e prodotti di comunicazione, di bollettini cartacei o telematici, di rassegne stampa, è necessario che i dipendenti addetti siano iscritti all'ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti o anche in quello dei pubblicisti.

L'iscrizione all'albo dei giornalisti è necessaria per i dipendenti che coadiuvano il capo ufficio nella redazione e formulazione dei prodotti di comunicazione, qualora l'organizzazione interna di ciascuna amministrazione preveda che presso l'ufficio stampa operi anche altro personale che svolga attività di informazione.

L'unica categoria di personale sottratta all'obbligo di iscrizione all'albo dei giornalisti è rappresentata da coloro che sono adibiti con decreto del Ministro degli estri alle funzioni di capo del servizio stampa del dicastero.

Per quanto concerne il personale adibito agli Urp o agli uffici stampa con compiti operativi di carattere amministrativo, il regolamento non richiede requisiti o titoli di studio specifici. Tuttavia, il possesso di una qualificazione professionale particolare è comunque necessario: infatti, presso gli Urp possono essere impiegati esclusivamente dipendenti inquadrati nella categoria B del CCNL del comparto ministeri, o in categorie equivalenti degli altri contratti collettivi, come la C per gli enti locali. Detto personale dovrà, comunque, frequentare corsi teorico-pratici per la formazione permanente, prevista dalla legge 150/2000, mirati allo specifico profilo professionale ricoperto.

Presso gli uffici stampa, invece, non è prevista alcuna particolare categoria di inquadramento contrattuale. In ogni caso il personale amministrativo o di supporto non potrà per nessuna ragione essere addetto, neanche in via di supplenza, alle funzioni relative allo svolgimento delle attività di informazione, mancando dei requisiti richiesti per l'esercizio attivo delle funzioni di comunicazione.

La formulazione definitiva del regolamento ha allungato da 18 a 24 mesi dalla sua entrata in vigore, il tempo a disposizione delle amministrazioni pubbliche per concludere le attività formative indispensabili per la preposizione dei dipendenti presso gli uffici stampa o gli Urp.

I corsi di formazione non sono necessari per il personale già in possesso dei titoli di studio previsti dal regolamento ed iscritti all'ordine dei giornalisti o che abbia già frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quella prevista dalla lettera a) dell'allegato A al regolamento.

Il regolamento prevede una fase di prima applicazione che consente alle amministrazioni di confermare il personale già incaricato di dirigere gli Urp o gli uffici stampa, anche se privo dei titoli previsti. Tuttavia, sin da subito gli enti debbono attrezzarsi per organizzare i percorsi formativi necessari alla definitiva assegnazione di detti dipendenti agli uffici di cui sopra.

La frequentazione dei corsi è, difatti, requisito necessario per impiegare i dipendenti presso gli uffici che svolgono attività di comunicazione istituzionale. Sicchè, il personale privo dei requisiti previsti dal regolamento e confermato in via transitoria dovrà essere adibito ad altri uffici se non conclude entro i 24 mesi previsti il programma formativo stabilito dal regolamento.

Ciò potrebbe comportare una maggiore spesa per gli enti, che saranno costretti ad assumere, anche con contratti di diritto privato, personale esterno. A meno di non ricorrere, come forse è opportuno per gli enti di minori dimensioni, agli uffici convenzionati.

La specifica qualificazione professionale prevista dal regolamento deve riguardare anche i soggetti estranei all'amministrazione, cui eventualmente dovranno essere assegnate le funzioni di comunicazione ed informazione, in carenza di personale interno in grado di svolgere le funzioni di comunicazione. Anche gli incaricati esterni, pertanto, dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti e titoli previsti dal regolamento.

Da sottolineare che l'attività di formazione non potrà essere posta in essere se non da strutture, sia pubbliche, sia private, dotate di specifica competenza, in base ai requisiti indicati nell'allegato B al decreto, anch'essi molto rigorosi e selettivi.



Ultimo aggiornamento: 21/11/05