Accesso agli atti (marzo '09)

URP - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Potenza - Anna Azzarino - 05/03/2009
Salve, mi rivolgo ai colleghi che trattano la comunicazione ma anche il diritto di accesso agli atti amministrativi. Vorrei porre un quesito in merito alla richiesta di un invalido (invalidità visiva totale con indennità di accompagnamento) oggetto di un controllo ispettivo da parte della Guardia di Finanza rilevando la indebita percezione dell’indennità di accompagnamento da parte dell’invalido, non compatibile con lo status di invalidità di cui sopra, ma con cecità parziale, non avendo diritto all’accompagnamento, restituendo all’INPS tale beneficio, il cittadino-invalido, prima di restituire l’indennità di accompagnamento, vuol prendere in visione e copia tutti gli atti, per una eventuale impugnazione dell’atto, della Guardia di Finanza ove rilevava questa discrepanza, in quanto la Prefettura non ha provveduto alla revoca e trasformazione dell’indennità di accompagnamento per cecità assoluta in indennità speciale per cecità parziale durante il trapasso delle competenze dalla Prefettura alle Regioni.



URP Comune di Vittoria - Walter Cavanna - 05/03/2009
Trattasi di soggetto legittimato per interesse concreto quindi ha piena facoltà di accedere a quanto richiesto.

Arpa Piemonte - Agenzia regionale protezione ambiente - Salvatore Tonti - 05/03/2009
Ritengo che il citadino del caso in discorso sia legittimato all’accesso alla documentazione amministrativa che lo riguarda sia sotto il profilo della partecipazione procedimentale sia sotto il profilo dell’accesso ai documenti amministrativi, in quanto in entrambi i casi è qualificabile come "soggetto interessato".

URP Università degli Studi di PAlermo - Orio Alessi - 05/03/2009
Direi che il diritto ad avere accesso agli atti di un procedimento che si conclude con la revoca di un beneficio sussiste certamente per il beneficiario. Credo anche che avrebbe avuto diritto di presentare memorie prima dell’emanazione del provvedimento di revoca (accesso partecipativo).
In base al D. Lgs. 196/03, infine, il beneficiario destinatario del provvedimento di revoca ha diritto di avere accesso ai propri dati anche sensibili.

URP - ASREM Termoli  - Marilena Capitanio - 05/03/2009
Il soggetto in questione puo’ richiederli perché è "direttamente interessato" ed è il titolare della pratica in oggetto, ne ha pieno diritto. Dovrà pertanto, fare richiesta scritta e corrispondere i soli diritti di segreteria per copie fotostatiche.
Nel caso specifico, trattandosi di ricorso legale, suggerirei la richiesta di copia conforme "autenticata".


URP  Ospedale civico Palermo - 05/03/2009
Cara collega, nulla osta alla richiesta di accesso dell’utente nel caso specifico, verifica tranquillamente la legge 241/90 integrata e modificata dalla legge 15/2005, Capo V artt.22 e seguenti.


 

 





 
 



Ultimo aggiornamento: 27/03/09