Sanzioni relative all'adempimento ex art.21 L.69/09

D. Sono previste sanzioni per le amministrazioni che non ottemperano all’adempimento previsto dall’art.21 legge 69/2009?

L’art. 21 della legge n°69/2009 non prevede specifiche sanzioni per la mancata o incompleta ottemperanza agli obblighi ivi previsti. Il mancato o incompleto inadempimento però, come specificato nella circolare n°5 del 2009 di questo Dipartimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell’amministrazione ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei CCNL.

Al riguardo, si evidenzia inoltre che il decreto legislativo n. 150 del 2009, all’art. 11, comma 8, lett. f) e g) ha previsto specifici obblighi di pubblicazione (le retribuzioni dei dirigenti e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative) il cui mancato adempimento è sanzionabile, ai sensi del comma 9, con il “divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”. Come precisato nella circolare n.1 del 2010 del DFP, questo regime sanzionatorio non è applicabile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Indichiamo infine che con la modifica dell’art. 21 legge 69/2009 attuata con l’art. 5 comma 2 della legge 183/2010, che ha previsto l’inserimento dell’art.21 comma 1-bis, la mancata comunicazione o
aggiornamento dei dati di cui al comma 1 dell’art.21 - retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale – è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della perfomance individuale dei dirigenti.


Ultimo aggiornamento: 27/10/11