10/05/01. Ancitel - Agostino Bultrini
"Francesca, come sai l art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Il diritto codificato da tale disposizione è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito, e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettivita' .
La finalizzazione dell'accesso agli atti per quanto riguarda i consiglieri comunali e provinciali e' giustificato dal diritto all'espletamento del mandato che si estende alle notizie e alle informazioni utili per svolgere la funzione di consigliere comunale. Questo orientamento e' condiviso dal Garante per la privacy (vedi tra gli altri il provvedimento del 20 maggio 1998).
http://194.177.104.98:8080/elp_dir/html/index_netscape.html
oppure attraverso il link presente sulla home page di Ancitel (www.ancitel.it). "
10/05/01. Urp del Comune di San Giovanni in Persiceto - Loris Fava
"La richiesta non contrasta con la normativa sulla privacy perchè la materia elettorale è disciplinata da una apposita normativa che all'art.51, ultimo comma del D.P.R. 20.3.1967, n. 223 stabilisce che "Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune".