22/02/2005-Arpa Piemonte-Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente - Salvatore Tonti
Vi chiedo scusa se vi scoccio ancora con ' sta 241, ma in relazione ai miei dubbi a(t)letici sul riscritto articolo 29 della novella, forse ho capito quale sia la mente del legislatore.... Sono comunque interessato a conoscere la vostra interpretazione....
Rileggendo il secondo comma del nuovo 29 e la nota finale del testo coordinato ufficioso pubblicato da Governo.it, ho fatto più attenzione alla espressione che evidenzio :<< Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge ....>>.
Sembra che il legislatore per gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni dello stato e dagli enti pubblici nazionali (e dalle autonomie locali) , voglia rimandare alla "regolazione", alla legislazione concorrente delle Regioni. Anche gli enti locali come le regioni si regoleranno autonomamente, sempre nel rispetto delle norme fondamentali.
Tutti gli altri enti pubblici residui dovranno dunque adeguarsi alle disposizioni attuative della regione.
Concordate con questa lettura?
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23/02/2005 - C.C.I.A.A.- Uff. Gestione Sito internet - Annamaria Di Zazzo -
Mi inserisco nello scambio di prime impressioni sulle recenti modifiche alla legge 241.
Per quanto riguarda l'art. 29, co. 2, ritengo significhi che gli enti locali, facendo leva sulla loro potestà regolamentare ex art. 117 co. 6 della Costituzione, sono chiamati a rivedere i regolamenti sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti.
In proposito vi chiedo un chiarimento sulle modalità con cui è opportuno che gli enti locali disciplinino l'accesso alle informazioni.Il nuovo art. 22 della legge 241, come riformulato, recita che "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali della persona cui si riferiscono".D'altra parte il Testo Unico sugli enti locali (d.lgs. 267/00), art. 10, co. 2 dice che "Il regolamento ... assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione"
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23/02/2005 - Agenzia delle entrate, Ufficio Relazioni Sindacali - Piero Casciani
Innanzitutto volevo informarvi che la legge 11 febbraio 2005. n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005.Sulla questione sollevata da Salvatore Tonti non mi sembra plausibile l'interpretazione di Michela Galletti sul semplice rinvio alla revisione dei regolamenti per regioni ed enti locali. Mi sembra più plausibile l'interpretazione di Salvatore Tonti secondo la quale la nuova formulazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 241/1990, se letta assieme a quanto disposto dal comma 1, sia stata adottata in ossequio alle innovazioni interventute nel Titolo V della Costituzione. La qual cosa pone qualche problema sulla applicabilità della legge stessa nel periodo intercorrente da oggi a quando le regioni e gli enti locali regoleranno "le materie disciplinate dalla presente legge".Un'altra questione sulla quale mi sembra interessante aprire un confronto è quella dell'interpretazione da dare alla nuova formulazione dell'articolo 1, in particolare al comma 1-bis:
"1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente."