Pubblicazione on line indirizzi di posta elettronica

D. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i contatti di posta elettronica?
Le disposizioni normative esistenti, prevedono che le PA pubblichino sul proprio sito web gli indirizzi di posta elettronica attivati, oltre ad almeno un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa indirizzare qualsiasi richiesta.

L’obbligatorietà di pubblicare l’elenco delle caselle di posta elettronica attive sul sito, è stabilita dal decreto legislativo n°82/2005, come modificato dal decreto legislativo n°235/2010, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale; all’art. 54 si stabilisce infatti che “i siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:[…] l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive […]”

Le linee guida per i siti web della PA del 2010 diffuse dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione (la versione per l’anno corrente è in fase di consultazione pubblica), consultabili al seguente link, riprendendo tale disposizione normativa, prevedono, in merito ai contenuti minimi dei siti web delle PA, quanto segue:
La posta elettronica o e-mail è il mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet più utilizzato; consente con estrema velocità ed immediatezza di inviare messaggi che possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file, con il vantaggio, rispetto al telefono, di poter raggiungere il destinatario in asincrono lasciando traccia delle richieste.
Le caselle di posta elettronica possono essere distribuite ad personam ovvero essere associate ad un ufficio o ad una specifica funzione.
Sui siti istituzionali deve essere pubblicato l’elenco delle caselle di posta elettronica attive, specificando per ciascuna casella: nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell’ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata; se si tratta di casella di posta elettronica certificata.


Si ricorda infine, che in base a questo stesso documento e al Codice dell’Amministrazione Digitale, le amministrazioni sono chiamate ad assicurare l’aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale.



Ultimo aggiornamento: 11/07/11