Accessibilità

Come garantire un accesso universale a internet

Che cos’è l’accessibilità

Secondo Tim Berners-Lee, direttore del W3C (world wide web consurtium) e inventore del Web, l’accessibilità è una caratteristica di Internet quando i suoi servizi sono “a disposizione di tutti gli individui, indipendentemente dai loro requisiti hardware e software, dall’infrastruttura di rete, dal loro linguaggio di nascita, dalla loro cultura, posizione geografica e attitudini fisiche e mentali." In questo senso, l’accessibilità concorre all’universalità del diritto di accesso alle informazioni.

Un sito è accessibile quindi se i suoi contenuti sono pienamente fruibili da tutte le persone, anche con diverse abilità e qualsiasi tipo di dispositivo utilizzino.
Un sito è accessibile se può facilmente utilizzarlo anche un utente con difficoltà nel vedere (ipovisione, daltonia), nel sentire, nel muoversi, nell’interpretare certi tipi di informazione (difficoltà di lettura e comprensione dei testi), o con difficoltà nell’uso di tastiera e mouse. 
Un sito è accessibile se può visualizzarlo e usufruire dei servizi offerti, anche chi usa un browser solo testo, un browser vocale o una versione non aggiornata del browser o un diverso sistema operativo, anche chi ha una connessione a Internet lenta, chi usa un computer poco potente o con un monitor piccolo

I fondamentali interventi normativi in materia di accessibilità, in Italia, sono rappresentati dalla Legge n°4 del 9 gennaio 2004, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, cosiddetta legge Stanca, dal successivo regolamento attuativo n°75 del 2005 e dal decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del luglio 2005 che ne definisce i requisiti tecnici. Le disposizioni prevedono che le pubbliche amministrazioni, i soggetti privati concessionari di servizi pubblici e le aziende municipalizzate, realizzino siti e servizi web nel rispetto di determinati requisiti tecnici al fine di garantirne la piena fruibilità da parte di tutti i cittadini, anche con disabilità.

Secondo la definizione riportata all’art. 2 della citata legge n°4/2004, l’accessibilità "è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari". 

L’accessibilità nella PA

La Legge cd. Stanca riconosce e tutela il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili, garantendo il rispetto del principio fondamentale di pari opportunità e l’accesso dei cittadini disabili ai servizi della pubblica amministrazione. L’obiettivo della Legge è l’abbattimento delle barriere digitali che limitano o impediscono l’accesso agli strumenti ICT da parte dei disabili.

La Legge cd Stanca e i successivi interventi normativi ad essa collegati, hanno definito i requisiti che un sito web deve rispettare per essere accessibile e hanno previsto la possibilità per le PA di ottenere una certificazione per i siti formalmente riconosciuti accessibili dall’allora CNIPA – oggi DigitPA . L’ottenimento della certificazione consente l’esposizione e l’utilizzo del logo dell’accessibilità, riportato di seguito.

 Ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, le pubbliche amministrazioni possono provvedere anche "autonomamente" alla valutazione dell’accessibilità e dell’usabilità dei propri siti.

Anche il Codice dell’Amministrazione digitale (d.lgs 85/2005 contiene un riferimento all’accessibilità: l’art. 53, relativo alle caratteristiche dei siti della PA, stabilisce che i siti istituzionali devono rispettare i principi di accessibilità anche da parte delle persone disabili.

Fino al 2008 era attivo il sito Pubbliaccesso.gov , gestito dal CNIPA, attraverso il quale venivano diffuse le informazioni in materia di accessibilità e tramite il quale era possibile richiede il "bollino" dell’accessibilità per i siti web pubblici. Sono attivi oggi invece l’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA e il sito Accessibile.gov promossi dal Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’innovazione tecnologica.

Nelle linee guida per siti web 2011 previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n°8/2009, un paragrafo (come nella versione del 2010), compreso nel capitolo dedicato alla qualità dei siti web pubblici, affronta il tema dell’accessibilità . Nel documento, si sottolinea che, ancora oggi, i siti della PA presentano ancora un livello eterogeneo di adeguamento alla normativa sull’accessibilità e che risultano, nel complesso, ancora poco accessibili.

Per garantire l’accessibilità ai propri siti web, le pubbliche amministrazioni devono:
• rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche, rendendo accessibili e pienamente fruibili tutti i rapporti telematici con i cittadini; 
• formare adeguatamente il personale che si occupa dell’aggiornamento dei siti web per garantirne l’accessibilità nel tempo;
• garantire ai dipendenti disabili la possibilità di lavorare senza forme di discriminazioni;
• coinvolgere i cittadini disabili nella verifica dell’accessibilità ai propri siti web.Nelle linee guida si raccomanda infine di individuare un responsabile dell’accessibilità informatica dell’amministrazione, che coincida con uno dei responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sui siti web, o che si coordini costantemente con essi.

A livello internazionale sono state definite, e nel tempo aggiornate, le linee guida recanti standard per la realizzazione di siti web accessibili. Il già citato W3C con il progetto WAI - che rappresenta ancora oggi il soggetto più accreditato al quale fa riferimento anche l’Unione Europea - ha prodotto diversi documenti e raccomandazioni in materia.  

Il concetto e i requisiti di accessibilità includono anche il concetto di usabilità. Questa ultima, nella terminologia della legge Stanca, viene indicata con il termine "fruibilità". Nel citato decreto ministeriale del luglio 2005 l’usabilità viene accertata attraverso la "verifica soggettiva", ovvero mediante una "valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche".

 

 

Ultimo aggiornamento:  26/11/2013

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