Comunicazione pubblica usabile

Usabilità per la comunicazione pubblica - Orientarsi nella progettazione e nella valutazione dei siti web istituzionali

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Una definizione di accessibilità

Per dare una definizione completa di accessibilità è necessario partire da un concetto ad essa vicino, quello di accesso. Il termine "accesso universale", "universal access" ha origine in un contesto che non è legato al "pubblico interesse", ma a strategie industriali. Il Capo della compagnia americana telefonica AT&T [nota 2], coniò infatti tale termine con l'idea di voler diffondere il servizio telefonico, e quindi il suo uso, in maniera universale.

Dal punto di vista del fruitore, si può dire, in generale, che poter accedere e condividere un'informazione o un servizio  ha conseguenze in termini di:

  • efficienza: nel senso di razionalizzazione di costi monetari e non monetari, per es. la possibilità di disporre di informazioni in tempo reale o in maniera più semplice attraverso il web può portare a risparmi economici in molti settori, dall'agricoltura alla sanità;
  • efficacia: ossia la qualità del prodotto-servizio, per es. i miglioramenti nel sistema della salute attraverso la telemedicina;
  • capacità di acquisire nuovi contatti: per es. la possibilità di utilizzare la rete internet crea una nuovo mercato di utenti;
  • equità: ossia la distribuzione degli eventuali benefits al sistema sociale, per es. alle aree remote, così come ai disabili o alle minoranze.

La garanzia di equità con un accesso che tuteli tutte le fasce della popolazione, collega specificamente tale tema con quello dell'accessibilità. Questo termine può considerarsi un "termine ombrello" [nota 3].

Un altro aspetto dell'accessibilità è quello della "accessibilità remota", ossia della possibilità di accedere ad una risorsa informativa a distanza, senza recarsi nel luogo in cui essa è locata e a prescindere dalla piattaforma di erogazione. In questo senso l'accessibilità è definita come "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari"  (Legge 9 gennaio 2004, n. 4, "legge Stanca").