L'interazione e l'approccio sinergico tra usabilità ed accessibilità è ben evidente fin dalle prime sistematizzazioni normative italiane.
La circolare della Funzione Pubblica n. 3, del 2001, "Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità delle pubbliche amministrazioni", considera le due problematiche in maniera integrata, ponendole sullo stesso piano.
Il punto più interessante in questo senso è il raccordo esplicito che, nella circolare, viene fatto tra usabilità web e fruibilità dell'informazione; tale aspetto è stato ripreso anche nella più recente "Metodologia per la valutazione della accessibilità e dell'usabilità dei siti pubblici da parte della categorie svantaggiate"
La circolare AIPA del 2001, che è specificamente indirizzata a individuare "criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web", ribadisce di nuovo, nella trattazione operativa, la sinergia tra i due concetti. Infatti, da un lato, collega il concetto di usabilità alla comprensibilità (semantica ed organizzativa) della struttura del sito; dall'altro, vincola l'accessibilità a parametri più tecnici. I due approcci appaiono così complementari e raccolti in un percorso comune, in cui metodologie diverse confluiscono in un modello unico, finalizzato al miglioramento dell'interazione tra il cittadino (non solo disabile) e il Web.
La complementarietà tra i due approcci è riscontrabile anche nel Regolamento di attuazione della legge Stanca, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 2005. Il Regolamento, nello stabilire i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità, individua due filoni. Da un lato, "l'accessibilità al contenuto del servizio"; dall'altro, "la fruibilità delle informazioni offerte". Il concetto di fruibilità, come si evince dalla definizione riportata nello stesso regolamento, richiamando gli aspetti di facilità e semplicità d'uso, efficienza, efficacia e soddisfazione, può essere letto in sostanziale affinità con quello di usabilità, la cui definizione, secondo la norma ISO, è molto simile.
La disputa sull'accessibilità come prerequisito dell'usabilità (o viceversa) viene meno in quanto il fuoco si sposta sull'analisi della "qualità della comunicazione web". Tale modello implica di tenere conto "della esistenza di diverse tipologie di utenti, tra cui quindi quelli con disabilità" e "delle esigenze reali degli utenti, anche disabili, in relazione al contesto d'uso" [nota 17].
Anche nel Codice dell’Amministrazione digitale, pubblicato nel maggio 2005, i concetti di “accessibilita’” e “usabilita’” sono proposti in maniera integrata, come aspetti sinergici da considerare nella progettazione e realizzazione di siti istituzionali.
L'Articolo 53 parla infatti di “accessibilità”, ma anche di “elevata usabilità e reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.