Organizzazione e gestione

D. Vorrei conoscere la normativa che disciplina gli orari di apertura al pubblico degli URP.

R. Non ci risulta che esista una normativa di portata generale, che individua in maniera puntuale l’orario di apertura dell’URP, fatta eccezione per quanto previsto nella direttiva PCM dell’11 ottobre 1994 (sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico), in merito all’organizzazione e al funzionamento degli URP: “è necessario che gli uffici osservino un orario di ricevimento del pubblico distribuito anche nelle ore pomeridiane” (indicazione espressa anche nella dir. PCM 27 gennaio 1994, Principi sull’erogazione dei servizi, in riferimento agli uffici destinati ai rapporti con il pubblico).

Le amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2 del d.lgs. 165/2001, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi devono ispirarsi ad alcuni principi tra i quali anche quello stabilito alla lettera e) relativo all’’“armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea”.
Nel rispetto di questo e di altri principi generali, le amministrazioni pubbliche sono libere, secondo i rispettivi ordinamenti, di stabilire l’organizzazione dei propri uffici, anche per quanto riguarda l’individuazione degli orari di apertura al pubblico dei propri uffici.


D. Dove dovrebbe esser collocato, a livello organizzativo, l’URP?

R. Il decreto legislativo n°165/2001 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", non pone obblighi di organizzazione in merito alla posizione in organigramma di un determinato ufficio, e nello specifico dell’URP. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.


D. Esiste una disposizione normativa che prevede l’obbligo per gli uffici per le relazioni con il pubblico di rispettare alcuni requisiti di accessibilità, garantendo quindi alle persone portatrici di handicap l’accesso fisico all’URP?

R. Agli URP - configurandosi come servizio pubblico e luoghi aperti al pubblico - si applicano i principi generali relativi all’erogazione dei servizi pubblici e le norme in materia di barriere architettoniche di seguito indicate; non esiste una norma in materia, riguardante specificatamente gli uffici per le relazioni con il pubblico.

L’unico riferimento specifico, riguardante gli URP è contenuto nella direttiva PCM 11 ottobre 1994 “Principi per l’istituzione e il funzionamento degli URP”, al capo VII quando si parla dell’organizzazione e del funzionamento degli uffici, si dichiara che “è necessario che gli uffici siano collocati in locali facilmente individuabili ed accessibili, con ampia ricettività di parcheggio ed agevole raggiungibilità con i mezzi di trasporto”. Il riferimento all’accessibilità del locale, potrebbe essere infatti interpretato anche in relazione alle persone con handicap.
Più in generale, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a garantire “accessibilità ai luoghi pubblici” in risposta ai principi fondamentali dell’azione amministrativa: nella direttiva PCM del 27 gennaio 1994 "Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, (nella quale all’art. 4 co 2 si prevede anche l’istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico), all’art.1 si individua come principio fondamentale l’eguaglianza degli utenti (principio di natura costituzionale) e si stabilisce che, nel rispetto di questo principio e del principio di non discriminazione, “i soggetti erogatori di servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap”.
In materia di barriere architettoniche, con DPR n°503/96 è stato emanato il “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. All’art.1 del regolamento, dopo aver fornito una definizione di barriere architettoniche, si stabilisce che le norme “si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione”. Mentre agli “edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento”.
In materia di persone portatrici di handicap, inoltre, nella legge 104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art.8 si chiarisce che “l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano” tra le altre azioni, anche mediante “interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Ricordiamo, infine, la legge n°4/2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, con la quale vengono indicati criteri e strumenti per favorire l’accesso ai siti web delle pubbliche amministrazioni e l’uso delle applicazioni informatiche da parte delle persone disabili. Questa disposizione, anche se non riferita all’accesso fisico agli uffici pubblici, è comunque rilevante perché riafferma il principio costituzionale di uguaglianza e parità e la necessità che le pubbliche amministrazioni predispongano gli strumenti e seguano alcuni accorgimenti per rispettare tale principio e garantire l’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini. Nella legge, infatti, all’art.1, recante obiettivi e finalità, si stabilisce che: “La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, [ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici] e che “è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso, oltre ai servizi informatici e telematici, ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”.
Le diverse disposizioni indicate, sembrano quindi sufficienti per ritenere che le pubbliche amministrazioni nella predisposizione logistica e fisica dell’ufficio per le relazioni con il pubblico, in quanto servizio aperto al pubblico, debbano rispettare le disposizioni riguardanti l’eliminazione o riduzione degli impedimenti e degli ostacoli per le persone portatrici di handicap nell’accesso ai servizi erogati e nell’accesso all’ufficio, al fine di di migliorare il servizio offerto agli utenti e di garantire il principio di eguaglianza riconosciuto costituzionalmente.
 


Ultimo aggiornamento: 26/07/10