Procedure di assunzione

URP

Ufficio stampa



URP


D. Quali sono le modalità di assunzione da parte degli uffici URP?

R. L’assunzione nella pubblica amministrazione, avviene per selezione pubblica, come stabilito agli art.36 e 35 del decreto legislativo 165/2001, modificati dal decreto legge n°112/2008: “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.”
E’ prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, a norma dell’art.7 del d. lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 46 del decreto legge n.112/2008 convertito in legge n.133/2008, di “conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione” che rispondono ad alcuni presupposti di legittimità, specificati nello stesso articolo.

Per quanto riguarda nello specifico l’ufficio per le relazioni con il pubblico, disciplinato dall’art. 8 della legge n°150/2000, i titoli di studio ed i requisiti professionali per il personale impiegato nelle attività di comunicazione ed informazione sono definiti nel DPR n°422 del 2001, ed in particolare l’art.2. regolamenta i requisiti per lavorare in un URP. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero quindi avviare eventuali procedure concorsuali per personale da impiegare nelle strutture dedicate alla comunicazione, nel rispetto del DPR, fermo restando la loro autonomia organizzativa.
Per conoscere eventuali selezioni pubbliche le consigliamo il sito Concorsi.it
 

D. E’ prevista una ciclicità nelle assunzioni da parte delle PA per le strutture di comunicazione?

L’assunzione nella pubblica amministrazione, avviene per selezione pubblica, come stabilito agli art.36 e 35 del decreto legislativo 165/2001, modificati dal decreto legge n°112/2008. La normativa, fatta eccezione per la validità delle graduatorie ed il limite delle assunzioni per gli enti locali nel rispetto del Patto di stabilità interno e di altre norme indirizzate alla riduzione delle spese, non dispone nessun obbligo in merito alla periodicità della pubblicazione dei concorsi.


D. Esiste un sito con gli annunci relativi ad offerte di lavoro per gli URP?

R. Generalmente l’assunzione di personale delle pubbliche amministrazioni (e quindi anche del personale URP) avviene per selezione pubblica. Come stabilito agli art.36 e 35 del decreto legislativo 165/2001, modificati dal decreto legge n°112/2008.
Può quindi consultare il sito http://www.concorsi.it/, per verificare l’esistenza di bandi relativi agli uffici per le relazioni con il pubblico. Le consigliamo in alternativa di consultare i siti delle amministrazioni di suo interesse, nelle sezioni dedicate alla selezione del personale, ricordandole inoltre che spesso le amministrazioni pubbliche prevedono, sulla base di convenzioni con le Università, la possibilità di effettuare stage all’interno dell’URP.
Le ricordiamo, infine, che i requisiti generali per lavorare in una struttura di comunicazione all’interno delle amministrazioni pubbliche sono specificate nell’art.2 del DPR n°422 del 2001"Regolamento recante norme per l’individuazione
dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi".

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Ufficio stampa


D. Qual è la procedura di assunzione da parte degli uffici stampa della PA?

R. L’assunzione nella pubblica amministrazione, avviene per selezione pubblica, come stabilito agli art.36 e 35 del decreto legislativo 165/2001, modificati dal decreto legge n°112/2008: “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.”
La normativa in materia di pubblico impiego però, prevede anche la possibilità di instaurare rapporti di lavoro flessibile. La legge 150/2000, prevede, in particolare, che gli uffici stampa siano costituiti “da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5 – DPR n°422 del 2001 - utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.

Il decreto legislativo 165/2001 all’art.7 comma 6, come modificato dall’art.46, comma 1, decreto legge n°112/2008, che ha sostituito l’art.7 legge 29/1993, stabilisce che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”
Lo stesso articolo prevede che è possibile “prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi [...] purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.”
Mentre al già citato art. 36 decreto legislativo 165/2001, inoltre, si prevede che “al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza[...]”.

Le ricordiamo, inoltre, le disposizioni, che disciplinano il conferimento di incarichi a tempo determinato a persone esterne per gli enti locali: la legge n°244/2007 all’art.55, come modificato dal decreto legge n°112/2008, prevede che “gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” mentre all’art.56 stabilisce che “con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.[...]. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.»

Per avere informazioni su eventuali posizioni aperte ai fini dell’assunzione o sulla possibilità di avviare una collaborazione con l’ente, dovrebbe rivolgersi all’Ufficio Personale dell’amministrazione. E’ comunque l’ente, in questo caso il Comune, a stabilire la documentazione necessaria per presentare la sua candidatura.

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Ultimo aggiornamento: 08/06/10