Requisiti, titoli di studio e professionali

Riconoscimento titoli di studio
Responsabile URP
Addetto URP
Personale ufficio stampa



Riconoscimento titoli di studio


D. Il titolo di diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione o Relazioni Pubbliche, individuato come requisito per lavorare in un URP (categoria D enti locali) deve intendersi, se tradotto nel nuovo ordinamento, come Laurea Specialistica o Magistrale o sono considerate valide anche lauree triennali?

R. La laurea triennale è una laurea a tutti gli effetti che soddisfa i requisiti dettati dall’art.2 del DPR n°422 del 2001 perché, secondo la nuova riforma universitaria, per una laurea sono necessari 180 crediti formativi universitari, pari a 3 anni. La laurea presa con il vecchio ordinamento invece, è considerata una laurea magistrale.


D. Quali sono le lauree assimilabili ai corsi di Scienze delle Comunicazione o Relazioni Pubbliche?

R. L’art. 2 del DPR n°422 del 2001, laddove fa riferimento al possesso dei Diplomi di laurea in Scienze della comunicazione, Relazioni pubbliche e altre lauree con "indirizzi assimilabili" e a titoli di perfezionamento o post-laurea in comunicazione o relazioni pubbliche e "materie assimilate", ha inteso ampliare il requisito, ben più rigido - in quanto deve essere preventivamente riconosciuto con decreto ministeriale - della equipollenza, lasciando così è così lasciata la possibilità alla singola amministrazione, in ragione della propria specificità, di individuare altre lauree ritenute con indirizzo assimilabile alle lauree individuate dall’art.2. Sono quindi le singole amministrazioni a valutare e a indicare le lauree assimilabili, il cui possesso legittima l’accesso all’esercizio delle funzioni di dirigente o di funzionario dell’ufficio relazioni con il pubblico.

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Responsabile URP


D. Quali sono i requisiti richiesti per svolgere la funzione di responsabile urp?

R. I requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni sono stabiliti nel D.P.R. n. 422 del 2001, “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”.
Al secondo comma dell’art.2 articolo si stabilisce che “per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell’area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B al presente regolamento”.
 
L’art. 2 comma 2, stabilisce, quindi, le lauree richieste per lo svolgimento delle attività di comunicazione: Scienze della comunicazione, Relazioni pubbliche ed altre lauree con indirizzi assimilabili. La norma non prevede pertanto per lauree diverse dalle due specificamente individuate, il requisito ben più rigido, in quanto deve essere preventivamente riconosciuto con decreto ministeriale, della equipollenza. Il disposto normativo dà conseguentemente facoltà alla singola amministrazione, in ragione della propria specificità, di indicare altre lauree, ritenute con indirizzo assimilabile alle lauree individuate dall’art.2, il cui possesso legittima l’accesso all’esercizio delle funzioni di dirigente o di funzionario di un ufficio relazioni con il pubblico.

Nella disposizione, inoltre, non si definiscono i titoli richiesti in base al ruolo svolto all’interno dell’urp, ma in base alla qualifica professionale del dipendente: per il personale dirigenziale e personale di area C comparto Ministeri, è richiesto il diploma di laurea (sia che svolga ruolo di responsabile sia che svolga ruolo di addetto urp), mentre nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso. La qualifica richiesta per svolgere la funzione di responsabile dell’URP, inoltre, dipende dal livello dell’ufficio all’interno dell’amministrazione: se l’urp rappresenta un ufficio a livello dirigenziale, per esempio, potrà svolgere il ruolo di responsabile solo un dipendente con qualifica da dirigente.

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Addetto URP


D. Qual è il titolo di studio necessario per lavorare in un URP?

R. I requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni sono stabiliti nel D.P.R. n. 422 del 2001, art. 2.
Al secondo comma di tale articolo si stabilisce che “per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell’area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B al presente regolamento”.

L’art. 2 comma 2, stabilisce, quindi, le lauree richieste per lo svolgimento delle attività di comunicazione: Scienze della comunicazione, Relazioni pubbliche ed altre lauree con indirizzi assimilabili. La norma non prevede pertanto per lauree diverse dalle due specificamente individuate, il requisito ben più rigido, in quanto deve essere preventivamente riconosciuto con decreto ministeriale, della equipollenza. Il disposto normativo dà conseguentemente facoltà alla singola amministrazione, in ragione della propria specificità, di indicare altre lauree, ritenute con indirizzo assimilabile alle lauree individuate dall’art.2, il cui possesso legittima l’accesso all’esercizio delle funzioni di dirigente o di funzionario di un ufficio relazioni con il pubblico.
Il comma 4 dell’art.2 stabilisce che “nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2” (area di inquadramento C del ccnl comparto Ministeri o in aree equivalenti dei ccnl degli altri comparti).
Nella disposizione, quindi, si definiscono i titoli richiesti in base alla qualifica professionale del dipendente: per il personale dirigenziale e personale di area C comparto Ministeri, è richiesto il diploma di laurea (sia che svolga ruolo di responsabile sia che svolga ruolo di addetto urp), mentre nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso.

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Personale Ufficio stampa


D. Quali sono i requisiti da rispettare per lavorare in un ufficio stampa di un’amministrazione pubblica?

R. I requisiti richiesti per svolgere attività di informazione all’interno della pubblica amministrazione sono stabiliti dal DPR n°422/2001, “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”; in particolare all’art. 3 comma 1 e ss, che riportiamo di seguito, si definiscono i requisiti per lavorare all’interno dell’Ufficio stampa:

“1. L’esercizio delle attività di informazione nell’ambito degli uffici stampa di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
 
2. Il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l’organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell’intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all’ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.”

Nella disposizione, quindi, si definiscono i titoli richiesti in base al ruolo svolto all’interno dell’ufficio stampa: per il personale che svolge la funzione di capo ufficio stampa è richiesta l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti, mentre nessun requisito specifico è richiesto per chi svolge la funzione di addetto stampa.

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Ultimo aggiornamento: 08/06/10