Incompatibilità e cumulo di incarichi

Personale Ufficio Stampa


D. Chi lavora nell’ufficio stampa di un ente pubblico può collaborare a titolo gratuito con una televisione locale?

R. L’art.9 della legge 150/2000 al comma 4 stabilisce che “I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.” All’art.9 si parla di attività professionali, da intendersi quindi come attività retribuite.

In generale per i dipendenti pubblici, sono fissati alcuni limiti per lo svolgimento di incarichi retributivi e di attività extra-istituzionali. L’art.53 del decreto legislativo 165/2001 comma 7 infatti prevede che il dipendente pubblico può svolgere incarichi retribuiti (cioè “incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”) previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, che è chiamata a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto.
Sono esclusi, dall’obbligo dell’autorizzazione, i compensi derivanti da alcune attività, tra cui “la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili”.
 

Questa norma di portata generale viene chiaramente limitata dall’art.9 della legge 150/2000 per chi svolge l’attività di informazione all’interno degli uffici stampa, per garantire che non sorgano conflitti tra l’attività extraistituzionale e gli interessi dell’amministrazione.

Se l’attività extra-istituzionale rappresenta però una collaborazione a titolo gratuito non sembra incompatibile: come infatti precisato nella Circolare Funzione Pubblica n°3/97, le “attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionale garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (per esempio,partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, pubblicistica, relazioni per convegni,collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da ritenersi senz’altro esercitabili”.
Ovviamente tali attività non devono contrastare con gli interessi dell’amministrazione e non devono interferire con le esigenze del servizio prestato presso l’amministrazione.

Ricordiamo infine che allo stesso art.9 l.150/2000, è indicata la possibilità di “eventuali deroghe al divieto” da prevedersi con la contrattazione collettiva. 

 

D. Chi lavora in un ufficio stampa di un ente pubblico può collaborare con un giornale? 

R. Per i dipendenti pubblici, sono fissati alcuni limiti per lo svolgimento di incarichi retributivi e di attività extra-istituzionali. L’art.53 del decreto legislativo 165/2001 comma 7 infatti prevede che il dipendente pubblico può svolgere incarichi retribuiti (cioè “incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”) previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, che è chiamata a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto.
Sono esclusi, dall’obbligo dell’autorizzazione, i compensi derivanti da alcune attività, tra cui “la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili”.
Questa norma di portata generale viene chiaramente limitata per chi svolge l’attività di informazione all’interno degli uffici stampa, per garantire che non sorgano conflitti tra l’attività extraistituzionale e gli interessi dell’amministrazione.

L’art.9 della legge 150/2000 comma 4 stabilisce infatti che “I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.”

Se la collaborazione è configurabile come attività professionale – cioè retribuita – a norma dell’art.9 della legge 150/2000, non sembra quindi compatibile con l’incarico svolto nell’ufficio stampa.
Ricordiamo infine che allo stesso art.9 l.150/2000, è indicata però la possibilità di “eventuali deroghe al divieto” da prevedersi con la contrattazione collettiva. 


 



Ultimo aggiornamento: 31/01/11