Riconoscimento corso formativo per concorso URP(febbraio 2011)

Gianni Nastra – 11/02/2011
Pongo un quesito di ordine giuridico.
Tizio ha una laurea in - poniamo - Veterinaria.
Negli anni 90, Tizio viene nominato responsabile URP di un Comune (8^ qualifica, poi divenuta categoria D).
Escono la L. 150/2000 e il DPR 422/2001: Tizio, in quanto privo dei titoli ora prescritti per fare il responsabile URP (laurea in scienze della comunicazione, ecc.), frequenta nel 2001 il corso-sanatoria da 90 ore per responsabili URP previsto dal DPR 422/2001.
Oggi esce un concorso da dirigente URP il cui bando - una volta tanto - rispetta il DPR 422/2001 e richiede, per l'ammissione, i titoli previsti da tale DPR (laurea in scienze della comunicazione o relazioni pubbliche, o altra laurea di indirizzo assimilabile, o lauree in discipline diverse purché integrate da titolo postuniversitario in comunicazione).
Tizio, con la sua laurea in Veterinaria e il suddetto corso da 90 ore, può partecipare? Il corso da 90 ore che ha consentito la sua conferma nella posizione di responsabile URP nel 2001, può anche consentirgli l'accesso a una qualifica superiore, quale è quella da dirigente?
Siete a conoscenza di sentenze, circolari, pareri, o atti di qualunque tipo che possano indicare una risposta?

Inpdap - Giuseppina Patrisso – 14/02/2011
Il DPR 422/2001 nel prevedere la possibilità di effettuare un percorso formativo "sanante" rispondeva alla ratio di salvaguardare le posizioni organizzative/ruoli istituzionali di fatto esercitati al momento di prima razionalizzazione e regolamentazione della funzione di comunicazione.
A mio parere l'intento del legislatore è stato quello di non stravolgere la situazione esistente dando la possibilità all'amministrazione di regolarizzare la posizione di tutti coloro che già svolgevano attività in strutture URP.
Si è sempre detto che quella sanatoria avrebbe salvaguardato unicamente le posizioni già possedute unicamente nell'ambito della PA di appartenenza: il percorso sanante (proprio in relazione alla sua funzione) non avrebbe potuto attribuire un titolo spendibile altrove; in sostanza non avrebbe attribuito una qualifica equipollente alla laurea in materie di comunicazione o alla laurea + master in comunicazione.
A maggior ragione penso che non possa essere considerato un titolo "abilitante" alla funzione dirigenziale (che non è una funzione superiore ma diversa rispetto a quella dei funzionari).
A conferma occorre, infatti, considerare che non tutte le lauree permettono l'accesso al concorso da dirigente poiché è in facoltà dell'Amministrazione ad esempio escludere quelle che riguardino ambiti per nulla afferenti al ruolo dirigenziale da ricoprire: ad esempio una laurea in medicina può costituire titolo di accesso per la carriera dirigenziale nell'ambito sanitario ma non in quella amministrativa e viceversa; allo stesso tempo la laurea in lettere consente l'accesso alla carriera dirigenziale negli ambiti scolastici ma potrebbe essere esclusa per altri settori.
 


Antonella Ricci – 14/02/2011
Così dovrebbe essere, ma in realtà il DPR viene a tutt'oggi utilizzato per bandire concorsi che servono a strutturare nel settore della comunicazione Dirigenti che hanno tutt'altro titolo di laurea (biologia, medicina, ..) ma in aggiunta basta un Master in comunicazione e il miracolo è fatto. Puoi leggere all'art. 2, comma 2 - requisiti per lo svolgimento dell'attività di comunicazione "....ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private ...."


Sportello Informativo di Ascoli Piceno - Tiziana Felice – 15/02/2011
Scusa Giuseppina, perdona la mia ignoranza ma mi spieghi come è possibile che il dirigente sia uguale al funzionario? Nella mia amministrazione i dirigenti sono nominati per concorso interno fanno parte sempre della categoria D ma svolgono tutt'altre mansioni dei funzionari (sempre cat. D) hanno ben altre responsabilità e sopratutto hanno una notevole differenza di stipendio, dov'è l'uguaglianza nell'appartenere alla stessa categoria?


Inpdap - Giuseppina Patrisso – 15/02/2011
Infatti mi sembra di aver detto esattamente il contrario: “…..funzione dirigenziale (che non è una funzione superiore ma diversa rispetto a quella dei funzionari).
Una ulteriore precisazione: al ruolo dirigenziale si dovrebbe accedere per concorso pubblico (non meramente interno).
Il dirigente in quanto tale non è inserito nell’area D (o C per altri comparti) ma, appunto, nel ruolo unico dei dirigenti.
Cosa completamente diversa è l’esercizio delle funzioni dirigenziali che può essere attribuito/delegato con specifici contratti (sempre a tempo determinato) secondo i limiti e i presupposti delle norme vigenti senza che ciò implichi il passaggio al ruolo dirigenziale.




Ultimo aggiornamento: 28/02/11