Riduzione spese attività di comunicazione

D. La riduzione dei costi prevista dall’art.6 del decreto legislativo 78/2010, convertito con legge 122 del luglio 2010, è da operarsi anche nei confronti delle attività di comunicazione pubblica?

L’art. 6 del decreto legislativo 78/2010 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al comma 8 stabilisce che “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.”

Molte amministrazioni pubbliche hanno sollevato dubbi sull’applicazione di tale disposizione alle attività di comunicazione e informazioni, disciplinate dalla legge 150/2000. In merito si è espresso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con circolare del sottosegretario Paolo Bonaiuti prot. 309/11 del 6 giugno 2011. Nella suddetta circolare, richiamando il parere che lo stesso DIE ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, si chiarisce che le disposizioni di risparmio previste all’art. 6 comma 8 del DL 78/2010, “devono essere necessariamente coniugate con le disposizioni di carattere speciale contenute nella legge n°150 del 2000”. Secondo quanto espresso nella circolare, le attività “comunicativo-isituzionale”, cioè le attività rientranti nell’art.1 comma 5 della legge 150/2000, non sono soggette, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, ai limiti di spesa previsti dall’art.6 co 8 DL 78/10.
Le attività invece che non sono riconducibili alle finalità previste dall’art.1 co 5 legge 150/2000, sono da considerarsi attività di tipo “comunicativo-pubblicitario” e sono pertanto soggette alle riduzioni di spesa prevista.

Alla luce di quanto espresso nella circolare, le attività di informazione e comunicazione riconducibili all’art.1 co 5 L.150/2000, si differenziano dalle attività di relazioni pubbliche e di pubblicità, e pertanto non sono soggette alla riduzione delle spese dell’80% prevista dall’art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010.

Anche la Corte dei Conti – Sezioni Unite, dietro richiesta della Sezione della Corte della Regione Emilia Romagna - nella deliberazione n°50 registrata il 21 settembre 2011, si è pronunciata sulla questione relativa all’esclusione delle limitazioni delle spese definite con l’art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010. Nella suddetta deliberazione la Corte dei Conti, ha rilevato che l’esclusione dalle predette limitazioni può affermarsi con certezza esclusivamente riguardo le spese c.d. obbligatorie di pubblicità, mentre le limitazioni di spesa si applicano alle attività di pubblicità e relazioni pubbliche anche se riconducibili alle finalità istituzionali. La Corte, pur non chiarendo in maniera esplicita l’ambito di tale attività, fa riferimento alla “pubblicità istituzionale”, che sembrerebbe riconducibile a ciò che nella citata circolare è definita attività di tipo “comunicativo-pubblicitario”; questa attività – diversa dalle attività di comunicazione istituzionale – è soggetta pertanto ai limiti di spesa previsti.

Ricordiamo che in merito a questa questione molte  amministrazioni hanno richiesto pareri, di natura consultiva, alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti. Riportiamo in modo sintetico il parere delle Sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti della Liguria e Lombardia.
Con deliberazione n°7/2011 , la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, ha evidenziato la specialità della legge 150/2000 rispetto alle disposizioni del D.L. 78/2010, affermando che la disciplina relativa alle attività di comunicazione e informazione, si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010. La Sezione ha sottolineato che “come emerge anche dalla Relazione alla Camera dei Deputati, la L. 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull’efficienza dei medesimi, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa”.

Nel parere n°1076 del 20 dicembre 2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, in risposta ai quesiti sollevati dal Comune di Settala, in merito alla richiesta se l’art.6 comma 8 del DL 78/2010, “ricomprenda l’informazione data ai cittadini attraverso manifesti, riguardanti le attività culturali (ad esempio, informando la cittadinanza sulle date e luoghi dove si svolgerà una rassegna teatrale o musicale o di promozione alla lettura), ovvero riguardanti servizi per i cittadini promossi dall’Amministrazione (ad esempio, assistenza gratuita nella compilazione della dichiarazione dei redditi, bando di apertura delle iscrizioni all’asilo nido o ai soggiorni climatici per anziani), o le spese relative alla stampa del periodico comunale”, la Sezione osserva che i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 non ricomprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. Infatti, l’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da parte dei cittadini conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione.


 

D. E’ da ritenersi abrogato il comma 6 art. 1 della legge 150/2000, dalla disposizione prevista dall’art.6 co 8 decreto legislativo 78/2010, convertito con legge 122 del luglio 2010, che stabilisce una limitazione per le spese di pubblicità e relazioni pubbliche?
La legge 150 del 2000 disciplina le attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni, che sono definite all’art.1 comma 4 e 5 della legge. Il successivo comma 6 stabilisce che “le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.”

L’art. 6 del decreto legge 78/2010 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi – (convertito con legge 122/2010) al comma 8 stabilisce che “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche [….] non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.

Nella disposizione si fa riferimento alle attività di relazioni pubbliche, a convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, senza indicare esplicitamente le attività di comunicazione e informazione, disciplinate in modo organico dalla legge 150/2000. Come specificato nella circolare del sottosegretario Paolo Bonaiuti prot. 309/11 del 6 giugno 2011, che affronta la questione dell’applicazione delle riduzioni di spesa previste dall’art. 6 co 8 DL 78/10, alle attività di comunicazione e informazione, la legge 150/2000 rileva un carattere speciale.
Alla luce di tale specificità – come chiaramente espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti con deliberazione n°7/2011 – non si applica il principio generale di successione di leggi nel tempo, con conseguente abrogazione implicita della norma.
Tale interpretazione – secondo la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – “trova conforto anche nel decreto medesimo il quale non contiene una disposizione relativa all’abrogazione implicita di norme incompatibili” con il contenuto dello stesso decreto.
A maggior ragione alla luce di quanto espresso nella circolare citata, che afferma che le attività di tipo comunicativo-istituzionale riconducibili alle finalità espresse all’art.1 co 5 non sono soggette alle riduzioni di spesa previsto dall’art. 6 co 8 DL 78/10, ai sensi dell’art. 1 comma 6 L.150/2000.


Ultimo aggiornamento: 28/10/11