Normativa e regolamenti sul diritto di accesso

D. Quali sono i riferimenti normativi relativi al diritto di accesso agli atti?

R. La materia relativa al diritto di accesso agli atti è regolamentata dalla legge 7 agosto 1990 n°241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n°15 e dalla legge del 18 giugno 2009 n°69, e dal regolamento di attuazione DPR n°184 del 12 aprile 2006, emanato a norma dell’art.23 della l.15/2005.
In particolare al capo V della legge 241/90 (art.22 e ss) sono definiti i principi, l’ambito d’applicazione e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Può trovare maggiori informazioni, aggiornamenti e pareri inerenti la materia sul sito della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 


D. E’ necessario inviare copia del nuovo regolamento relativo all’accesso agli atti del nostro ente (Università), che come URP stiamo riesaminando, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi?

R.Nella legge n°15 del 2005, Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa, all’art.23 comma 4 è previsto che “ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell’autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo”, regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, n° 184 del 12 aprile 2006.
All’articolo 1 comma 2 del DPR 184/2006 - articolo che non si applica soltanto alle regioni e agli enti locali – è stato stabilito che “i provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi”.

Sempre nel DPR 184/2006, all’articolo 8 che di seguito vi riportiamo, si indicano i contenuti minimi degli atti delle amministrazioni pubbliche:

I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:
a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;
c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonchè la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
 
Infine all’art.14 comma 3 si stabilisce che “i regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica”.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi suggeriamo di contattare la Commissione stessa, competente in materia, di cui vi indichiamo i contatti: tel.06.6779.6700 fax: 06.6779.6684 e-mail: commissione.accesso@governo.it


Ultimo aggiornamento: 28/06/11