Accesso telematico

D. E’ possibile accedere agli atti prodotti dalla PA per via telematica?

R. Ai sensi dell’art. 7. comma 3 del DPR n°184 del 2006, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, “l’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto”.

Lo stesso regolamento prevede però anche l’accesso per via telematica. L’art. 13 dispone infatti che “le pubbliche amministrazioni [..], assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica”.
L’art.13 stabilisce inoltre le modalità di presentazione della domanda di accesso per via telematica: “le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”.

A norma dell’art.65 del decreto legislativo n°82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale, e seguenti modifiche, le istanze inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) oppure se l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) oppure quando l’autore è identificato con i diversi strumenti informatici nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione come previsto dall’art. 64, comma 2 dello stesso decreto;

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite ai sensi dell’articolo 71.

E’ possibile ai sensi dell’art. 65 comma 1-bis che siano individuati casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale, casi individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa.
 


Ultimo aggiornamento: 28/06/11