Pubblicazione contatti di posta elettronica (giugno'11)

URP Provincia di Pordenone - Maria Grazia De Biasio - 20/06/2011
Mi serviva di riaggiornare la mia mailing list delle Province d’Italia, a cui inviare delle comunicazioni in generale. E mi sono imbattuta in questo problema: in molti siti web istituzionali l’URP non compare, poi alla voce contatti
1) o ti invitano a compilare un form di richiesta (oggi non riusciva l’invio, tra l’altro, e poi non prevede allegati o altro)
2) oppure c’è solo l’indirizzo PEC (a cui io non posso rivolgermi perchè dalla mia postazione non parte PEC ma solo email ordinarie. Inoltre saprete bene che solo il settaggio della PEC permette alla PEC stessa di essere raggiunta, anche se proviene da altra PEC)
E quindi?
Quindi niente. Non riesco ad avere la lista completa. Pazienza.
E il cittadino che deve districarsi...?!


URP Provincia di Verona - Daniela Malusa - 20/06/2011
Sul mio sito puoi trovare la lista delle mail delle Province che avevo fatto io:
http://urp.provincia.vr.it/Sezione.jsp?idSezione=452

Per quanto riguarda la PEC è una scelta di chi detiene la casella se tenerla aperta a qualsiasi indirizzo (anche non PEC) o spuntare l’opzione che permette il ricevimento solo da altre PEC.
Il problema di averla "aperta" è la quantità di spam che arriva ogni giorno...


Ufficio Comunicazione Provincia di Rimini - Manuela Priolo – 20/06/2011
Nel nostro caso trovi l’URPONLINE come riferimento:

www.urponline.provincia.rimini.it
urponline@provincia.rimini.it


URP Provincia di Chieti - Sabrina Trovarelli - 22/06/2011
A questo link http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/460 ci sono tutti i contatti dell’U.R.P. della Provincia di Chieti.


URPdegliURP - 28/06/2011
In merito alla pubblicazione dei contatti on line degli URP ricordiamo che, in base alle disposizioni normative esistenti, le amministrazioni pubbliche dovrebbero pubblicare sul proprio sito web gli indirizzi di posta elettronica attivati (oltre ad almeno un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa indirizzare qualsiasi richiesta).
L’obbligatorietà di pubblicare l’elenco delle caselle attive sul sito, è prevista infatti dal decreto legislativo 82/2005, come modificato dal decreto legislativo 235/2010, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale, che all’art. 54 stabilisce che: I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:[…]
d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive […]


Vi riportiamo in proposito anche le indicazioni contenute nelle linee guida per i siti web della PA del 2010 diffuse dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione (la versione per l’anno corrente è in fase di consultazione pubblica), consultabili al seguente link.
Riprendendo la disposizione del CAD, le linee guida prevedono, in merito ai contenuti minimi dei siti web delle PA, quanto segue:

Caselle di posta elettronica
La posta elettronica o e-mail è il mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet più utilizzato; consente con estrema velocità ed immediatezza di inviare messaggi che possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file, con il vantaggio, rispetto al telefono, di poter raggiungere il destinatario in asincrono lasciando traccia delle richieste.
Le caselle di posta elettronica possono essere distribuite ad personam ovvero essere associate ad un ufficio o ad una specifica funzione.
Sui siti istituzionali deve essere pubblicato l’elenco delle caselle di posta elettronica attive, specificando per ciascuna casella: nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell’ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata; se si tratta di casella di posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda specificatamente l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nel documento si indica, in merito alle informazioni sull’amministrazione, che le informazioni relative a tale ufficio, rappresentano un contenuto obbligatorio per le PA e che devono essere raggiungibili direttamente dalla testata o dalla homepage.

Si ricorda infine, che in base a questo stesso documento e al Codice dell’Amministrazione Digitale, le amministrazioni sono chiamate ad assicurare l’aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale.





Ultimo aggiornamento: 29/06/11