URP Ospedale S. Antonio Abate Cantù – C. Allevi – 08/08/2011
Cari colleghi, la laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione è spendibile per il ruolo di Responsabile della Comunicazione?
UC Stampa e Relazioni Esterne Ass. Ambiente Regione Lazio - Vincenza Baglione – 08/08/2011
Io sono Laureata in Lingue ed ho un Master in Scienza della Comunicazione. Quando ho vinto il concorso in Regione per il posto di esperto area comunicazione, la mia laurea era tra quelle riconosciute. Ora non so dirti se qualcosa è cambiato.
Urp Multiente Prato - Oretta Giunti
Le indicazioni sui titoli formativi per accedere a ruoli come quello di Responsabile di un Ufficio Comunicazione sono nella Direttiva Frattini n. 7 del 2002 e nel DPR 422/2001.
In particolare l’art 2 comma 2 del DPR 422 riporta:
Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell’area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, e’ richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B al presente regolamento.
Tutto ciò in teoria, e sempre più in teoria..
URPdegliURP - 09/08/2011
Interveniamo
nella
discussione,
ricordando
che
il
DPR
n°422/2001
definisce
i
titoli
di
studio
e
professionali
seguendo
la
distinzione
prevista
dalla
legge
7
giugno
2000,
n°
150
,
tra
attività
di
comunicazione
(svolte
dagli
URP
o
analoghe
strutture
ex
art.6
legge
150/2000),
e
di
informazione
(svolta
dall’ufficio
stampa).
Per
quanto
riguarda
l’accesso
alle
attività
di
comunicazione,
i
requisiti
richiesti
sono
quelli
espressi
dall’art.
2,
come
riportato
correttamente
dalla
collega
Oretta
Giunti,
che
stabilisce,
infatti
,
specifici
titoli
di
studio
“per
il
personale
appartenente
a
qualifica
dirigenziale
e
per
il
personale
appartenente
a
qualifiche
comprese
nell’area
di
inquadramento
C
del
CCNL
comparto
Ministeri
o
in
aree
equivalenti
dei
CCNL
per
i
comparti
di
contrattazione
riguardanti
le
altre
amministrazioni
pubbliche
cui
si
applica
il
regolamento”.
Nella disposizione, inoltre, non si definiscono i titoli richiesti in base al ruolo svolto all’interno dell’urp, ma in base alla qualifica professionale del dipendente: per il personale dirigenziale e personale di area C comparto Ministeri, è richiesto il diploma di laurea (sia che svolga ruolo di responsabile sia che svolga ruolo di addetto urp), mentre nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso. La qualifica richiesta per svolgere la funzione di responsabile dell’URP, inoltre, dipende dal livello dell’ufficio all’interno dell’amministrazione: se l’urp rappresenta un ufficio a livello dirigenziale, per esempio, potrà svolgere il ruolo di responsabile solo un dipendente con qualifica da dirigente.
Si
precisa
infine
che
nell’articolo
2
del
DPR
422/2001,
si
fa
riferimento
alle
lauree
con
"indirizzi
assimilabili"
alla
laurea
in
Scienze
della
comunicazione
o
Relazioni
pubbliche,
(o
al
possesso
di
titoli
di
perfezionamento
o
post‐laurea
in
comunicazione
o
relazioni
pubbliche
e
"materie
assimilate").
Non
è
quindi
individuato
il
requisito,
ben
più
rigido
‐
in
quanto
deve
essere
preventivamente
riconosciuto
con
decreto
ministeriale
‐
della
equipollenza,
lasciando
così
la
possibilità
alla
singola
amministrazione,
in
ragione
della
propria
specificità,
di
individuare
le
lauree
da
ritenersi
con
indirizzo
assimilabile
alle
lauree
individuate
espressamente
dall’art.2.
Sono
quindi
le
singole
amministrazioni
a
valutare
e
a
indicare
le
lauree
assimilabili,
il
cui
possesso
legittima
l’accesso
allo
svolgimento
delle
attività
di
comunicazione
dell’URP
o
di
strutture
analoghe
pe r
il
personale
di
qualifica
dirigenziale
o
di
categoria
C
comparto
Ministeri.
Per approfondimenti ed ulteriori informazioni, segnaliamo le pagine dedicate al tema nella sezione "
Domande e risposte", e la pagina dedicata al
Personale dell’ufficio per le relazioni con il pubblico.