Modalità di pubblicazione on line dati ex art 21 L.69/09

D. In quale parte del sito web dell’amministrazione devono essere pubblicati i dati indicati nell’art. 21 della legge 69/09?

A norma dell’art.21 della legge n. 69/2009 ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito internet istituzionale relativi a: le retribuzioni, i curricula vitae, i recapiti istituzionali dei dirigenti, i tassi di presenza e assenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.
Il Dipartimento per la funzione pubblica - nella circolare n°5/2009 – ha posto l’accento sulla necessità di rendere i dati pubblicati facilmente reperibili ed accessibili sul sito, evidenziando nella home page una apposita sezione individuata attraverso un “titolo di immediata percezione”.
Con l’art.11 comma 8 del decreto legislativo 150/2009, viene indicato con precisione il titolo che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale in cui collocare le pubblicazioni: “Trasparenza, valutazione e merito”.
Nella circolare n° 1 del 2010 del DFP, si precisa quindi che la precedente indicazione fornita
con circolare n.3/2009, relativa al titolo dell’area web “Operazione Trasparenza” può ritenersi superata.


Ultimo aggiornamento: 27/10/11