Privacy e albo pretorio on line

D. Come si deve bilanciare il diritto alla tutela dei dati personali con l’obbligo di pubblicare gli atti nell’albo pretorio on line?

R. In materia di tutela dei dati personali in relazione all’albo pretorio on line, si è espresso il Garante per la Privacy con deliberazione del 2 marzo 2011 recante le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.

Le amministrazioni pubbliche, anche per la pubblicazione di documenti sull’albo pretorio on line, sono tenute a rispettare alcune disposizioni e prendere gli accorgimenti necessari al fine di garantire il diritto alla privacy dei cittadini. Per esempio, come sottolineato nel vademecum  Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online  allegato alle linee guida per i siti web delle PA – 2011, il Garante ha stabilito che ogni amministrazione garantisca in generale per le informazioni pubblicate on line, la pubblicazione “in un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete ”. Inoltre, sempre secondo il Garante per la protezione dei dati personali, le amministrazioni devono compiere una selezione attenta dei dati personali da diffondere attraverso l’albo pretorio on line, tenendo conto non solo dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità delle finalità perseguite dai singoli atti, ma anche del divieto di diffusione di determinati dati personali e dei dati sensibili. Infine, il Garante ha precisato che la pubblicazione sul web deve garantire il “diritto all’oblio “dei soggetti coinvolti, nel senso che concluso il periodo di affissione i dati dovrebbero “scomparire” dal web senza che i motori di ricerca mantengano tali informazioni.

Sono disponibili maggiori informazioni nella pagina dedicata alla Privacy nella PA




Ultimo aggiornamento: 27/02/12