Contenuti degli atti da pubblicare sull'albo pretorio on line

D. Quali elementi dell’atto devono essere pubblicati nell’albo pretorio on line?

R. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore, dopo un anno di proroga, l’art. 32 della legge n° 69 del 2009, che prevede per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di pubblicare sul proprio siti, o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni, tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. Per quanto riguarda i bandi di gara ("procedure a evidenza pubblica") e i bilanci, il passaggio completo dalla pubblicazione nell’albo cartaceo a quello digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013.

In linea generale, nel rispetto della normativa e delle indicazioni in materia di protezione dei dati personali, le amministrazioni pubbliche dovrebbero pubblicare sull’albo pretorio on line i documenti (integralmente) che necessitano di pubblicità legale.
Come indicato nel vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online allegato alle Linee Guida per i siti delle PA - 2011 diffuse dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili:
a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;
b. la data di pubblicazione;
c. la data di scadenza;
d. la descrizione (o oggetto);
e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.
Queste rappresentano le informazioni minime, cui deve essere garantita la leggibilità da parte di tutti gli utenti nel rispetto anche delle norme sull’accessibilità.

Per approfondimenti sull’Albo pretorio on line si consiglia la pagina dedicata.


Ultimo aggiornamento: 27/02/12