Cessioni di immobili a stranieri clandestini

URP Comune di Rubiera - Grazia vandelli - 24/07/2008
Ddl Senato 692 23.7.2008
5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.»

Più cittadini ci hanno posto la questione :
e come facciamo a sapere che l'inquilino è in regola?
Chiedetegli di mostrarvi il permesso, fotocopiatelo ed allegatelo al contratto.
E se ha la ricevuta del rinnovo?
Fotocopiate ed allegate anche quello.
Ma come faccio a sapere quanto vale e quando scade?
Bella domanda.
Per fortuna il decreto parla di cittadino privo di titolo, quindi clandestino, e non con titolo scaduto, e quindi irregolare... così ne usciamo tutti.
 

URP Comune di Cesenatico - Gloria - 24/07/2008
Contestualmente al contratto bisogna fare la cessione di fabbricato ai fini antimafia ed antiterrorismo , nel modulo è previsto uno spazio in cui si indicano gli estremi di un documento di identità che per uno straniero  può essere il permesso di soggiorno, i comunitari  esibiscono quasi sempre la loro carte di identità, tutti gli altri il passaporto; in quest'ultimo  è facile vedere se ci sia il visto o meno.
 

Direzione Provinciale del lavoro di Siena- URP Siena e Uff. Stranieri - Olga Baldelli -24/07/2008
Per uno straniero deve essere solo esclusivamente il permesso di soggiorno o  la ricevuta del rinnovo, che da anni  si spedisce per posta, e si attendono mesi anche un anno, vi sono tanti tipi di permessi di soggiorno non tutti abilitano al lavoro la Circolare  Ministero Interno, di Amato parla chiaro…..
 

URP Questura di Pescara - Enzo Barbarossa - 24/07/2008
Il cittadino straniero (extracomunitario) deve esibire il permesso di soggiorno (a tempo determinato) o carta di soggiorno ( a tempo indeterminato): questo è l’unico documento che rende lo straniero regolare in Italia.
 
Per quanto riguarda i comunitari devono esibire oltre un loro documento di identità, (passaporto o carta di identità) anche un documento che si chiama :
ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
(Ai sensi dell’art. 16  del decreto legislativo n 30 del 30 febbraio 2007) – rilasciato dal Comune dove ha fissato la residenza.Che sostituisce l’ex carta di soggiorno per comunitari.
 

URP Comune di Senigallia - Loris Alfonsi - 24/07/2008
L'attestazione permanente viene rilasciata a coloro che hanno soggiornato almeno 5 anni in maniera continuativa e in regola sul territorio italiano.
Altrimenti c'è la semplice attestazione di soggiorno con scadenza ben determinata.

 



Ultimo aggiornamento: 29/07/08