Composizione nucleo di valutazione (febbraio2012)

Ufficio Stampa - sito web - Marina Mancini – 02/02/2012
Ho necessità di sapere quali sono le incompatibilità per essere nominati membri del nucleo di valutazione del personale, in particolar modo se si sono rivestite cariche amministrative nella stessa amministrazione è possibile rivestire la carica, non solo in riferimento alla norma nazionale ma anche se esistono leggi regionali (Sicilia) in tal materia.


URP- I.A.C.P. Catania - Pinella Giuliano - 02/02/2012
Non possono far parte dell’OIV soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l’Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente.
All’atto dell’accettazione dell’incarico i componenti dell’OIV si impegnano a non partecipare ad alcuna selezione bandita dall’Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell’incarico.
Attualmente in Sicilia viene applicata la legge Brunetta così come per le altre Regioni


Ufficio Stampa - sito web - Marina Mancini - 06/02/2012
Ringrazio la collega di Catania per la risposta. Avevo già verificato circa la legge Brunetta; qui non abbiamo l’OIV ma ancora il Nucleo di valutazione.
C’è chi sostiene che non siamo necessariamente tenuti all’istituzione dell’OIV.
Pertanto mi serviva sapere se vi erano norme precedenti alla Brunetta che ponessero ostacoli all’incarico a chi è stato ex-assessore nella stessa amministrazione in carica.


Prefettura di Genova - M.C.Chiaudani - 07/02/2012
Mi piacerebbe sapere in base a quali normative e chi si possa esimere dalla legge Brunetta. Immagino che si debba comunque provvedere ad un qualche tipo di valutazione della performance ( D.Lgs.165/2001, etc..) e che possano esistere dei limiti nell’appartenenza al Nucleo di Valutazione per conflitto di interessi.


URP- I.A.C.P. Catania - Pinella Giuliano - 07/02/2012
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
Delibera n°121/2010:
Organismi indipendenti di valutazione
Considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Occorre, tuttavia, precisare che, nell’ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell’OIV, trova diretta applicazione l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ne consegue che:
non possono essere nominati, quali componenti dell’OIV, soggetti• legati all’organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali), come previsto nella delibera CiVIT n. 4/2010 e nelle risposte a quesiti pubblicate sul sito istituzionale www.civit.it;
le nomine dei componenti devo essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 14 in tema di incompatibilità.
Gli enti più piccoli e attigui possono procedere all’istituzione di OIV in forma associata.
Inoltre, il regime di esclusività previsto dalla delibera CIVIT n. 4/2010 non opera, in sede di nomina di componente degli OIV.


Arpa Piemonte - Salvatore Tonti - 07/02/2012
Anche qui in Arpa Piemonte abbiamo un Nucleo di Valutazione e nel Programma della Trasparenza verrà considerato quale equivalente dell’OIV.
Del resto, le funzioni sono le stesse, ed è giusto essere flessibili nell’applicazione…



Ultimo aggiornamento: 27/02/12