Firma digitale

Come firmare con validità giuridica i documenti elettronici

La firma digitale rappresenta l’equivalente elettronico di una firma autografa, poiché come quest’ultima garantisce autenticità e integrità del documento/messaggio. La differenza tra la firma autografa e firma digitale risiede nel fatto che per la prima l’autenticità è legata alla grafia della persona che appone la firma, mentre per la seconda l’autenticità deriva dal possesso di uno strumento informatico da parte del firmatario.

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, come si evince dalla classificazione delle diverse tipologie di firma elettronica, previste sia dal decreto legislativo n.10 del 15 febbraio 2002, di attuazione della direttiva CE n°93 del 1999, che dal Regolamento di coordinamento in materia di firme elettroniche (DPR 137 del 7 aprile 2003), basata su una procedura informatica: per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiave asimmetriche (metodo di crittografia a doppia chiave) fornite al titolare della firma. La prima chiave, privata, è utilizzata per apporre la firma al documento informatico, mentre la seconda, pubblica, è usata per verificare l’autenticità della firma. La sicurezza è garantita dall’impossibilità di ricostruire la chiave privata a partire da quella pubblica, anche se collegate. La procedura informatica garantisce la connessione univoca della firma al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
La firma digitale è uno strumento che non consente né di modificare un documento né di estrapolarne la firma ed allegarla ad un altro oggetto e che impedisce all’autore di negarne la proprietà
.

In sintesi i requisiti che assolve la firma digitale sono: integrità, cioè la certezza che il documento non sia stato manomesso o modificato dopo la sottoscrizione, autenticità garanzia dell’identità di chi firma, non ripudio il documento informatico sottoscritto ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal firmatario.

La firma digitale viene rilasciata da un
Ente Certificatore, cioè un soggetto pubblico o privato, accreditato ed autorizzato, che ha il compito di garantire la sicurezza della firma. L’elenco di tali soggetti, sottoposti alla vigilanza del CNIPA è, per legge, pubblicato sul sito del Centro.
Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati, che hanno cioè ottenuto l’autorizzazione a svolgere tale attività. A metà dell’anno 2008, secondo le stime del CNIPA, si contavano oltre 3,2 milioni di dispositivi di firma digitale.

Gli obiettivi 
Gli obiettivi della firma digitale sono:
• l’eliminazione dei supporti cartacei e lo snellimento delle attività svolte, attraverso il potenziamento della gestione elettronica dei flussi documentali per migliorare l’efficienza amministrativa
• il miglioramento della trasparenza amministrativa
• la valorizzazione ed il rafforzamento degli strumenti di
comunicazione istituzionale on-line e di comunicazione elettronica, come ad esempio il protocollo informatico, la posta elettronica certificata, la carta d’identità elettronica,
• l’incremento dell’erogazione on-line di servizi da parte della pubblica amministrazione, e la possibilità di consentire ai suoi utenti l’effettuazione di transazioni, in linea con i piani governativi di
e-government
• lo sviluppo di procedure informatiche e telematiche più sicure e trasparenti, a garanzia della correttezza e della validità giuridica delle operazioni condotte


La diffusione nella PA
La firma digitale è sicuramente una delle componenti fondamentali della gestione informatica della documentazione amministrativa, e rappresenta uno dei cardini del processo di e-governement. Tale strumento contribuisce in maniera importante al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, nella gestione informatizzata dei flussi documentali e dei procedimenti, nell’eliminazione del documento cartaceo (smaterializzazione del procedimento amministrativo).

La firma digitale permettendo l’accertamento dell’identità dei mittenti e dei destinatari nello scambio dei documenti originali all’interno delle pubbliche amministrazioni, offre la possibilità di effettuare procedure on-line, velocizzando e snellendo l’azione amministrativa e semplificando la vita dei cittadini. La pubblica amministrazione è infatti obbligata ad accettare i documenti firmati digitalmente.
Sono ormai numerose le applicazioni che utilizzano la firma digitale nell’ambito della pubblica amministrazione. Queste stanno coinvolgendo le imprese, con l’obbligo, per esempio, di trasmissione telematica dei bilanci alle Camere di Commercio, la pubblica amministrazione, con il processo di smaterializzazione, i cittadini, con la possibilità di inviare istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione in modalità telematica.

La diffusione della Carta d’Identità Elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi favorisce ulteriormente lo sviluppo e il conseguente utilizzo della firma digitale da parte dei cittadini. L’Italia è stato il primo paese europeo ad avere introdotto la firma digitale nella propria legislazione, ed è anche il primo paese a superare la soglia di 120 milioni di documenti sottoscritti l’anno con firma digitale.[1]

 [1] Guida alla firma digitale - Cnipa - 2009

Esperienze

  • Firma digitale_L'esperienza della Camera di commercio di Ferrara
     I servizi innovativi proposti dalla Camera di Commercio di Ferrara hanno il fine di fornire al cittadino e all?impresa gli strumenti tecnologici e conoscitivi necessari alla progressiva digitalizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tra i vari strumenti tecnologici messi a disposizione degli utenti compare anche il dispositivo di firma digitale. Infatti il sito dell'ente consente, attraverso il servizio Telemaco, di effettuare, via Internet, ricerche anagrafiche, visure, certificati, estrazione di copie ottiche di bilanci e atti, nel rispetto della normativa vigente sulla certificazione a distanza e degli standard fissati dalla legge per l'accesso ai documenti amministrativi in formato elettronico, anche attraverso la firma digitale.

Cosa dice la norma

Bibliografia

  • Documento CNIPA   Guida alla firma digitale   aprile 2009 
  • Barberini  Nicola   Firma digitale e comunicazioni sicure  Duke Italia   2005 
  • Bassoli  Elena   Appunti sulla firma digitale  ECIG  2003 
  • Buonomo  Giovanni   Processo telematico e firma digitale  Giuffrè  2004 
  • Cammarata  Manlio   Firme elettroniche. Problemi normativi del documento informatico  Monti & Ambrosini  2007 


Ultimo aggiornamento: 16/06/11